Cassazione Penale, Sentenza n. 38126/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro la declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte d'appello, della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere (in atto da settembre 2020). Il ricorrente deduceva: 1) errore di formula decisionale da parte della Corte d'appello (inammissibilità anziché rigetto) ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; 2) mancata valutazione del "tempo trascorso dai fatti" e di elementi sopravvenuti favorevoli, quali la riduzione della pena in appello e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. nella motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto carente di interesse la censura relativa alla formula decisionale della Corte d'appello (errore formale che non incide sulla motivazione sostanziale). Ha altresì ritenuto manifestamente infondati gli altri rilievi: il "tempo silente" non neutralizza il pericolo di recidiva in assenza di elementi sopravvenuti; la riduzione della pena e l'attenuante non incidono se la pena rimane superiore al limite di tre anni, per il quale opera la previsione di cui all'art. 275, comma 2-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento procedurale nell'ambito delle censure mosse dal ricorrente; la Corte non ritiene fondata la dedotta violazione di legge e motivazionale posta congiuntamente agli artt. 274 e 275.
"non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni"
La Corte interpreta la norma nel senso che la sola riduzione della pena in appello non esclude la custodia cautelare se la pena residua resta superiore a tre anni: l'ipotesi di esclusione opera solo quando, in concreto, il giudice prospetti che la pena non sarà superiore a tre anni.
"la declaratoria di inammissibilità della richiesta solo nel caso ... in cui essa non sia stata notificata alla persona offesa"
La Corte osserva che l'eventuale errore di formula (inammissibilità anziché rigetto) non incide sulla valutazione sostanziale del provvedimento quando la motivazione è autonoma; la regola di inammissibilità richiamata riguarda casi specifici di mancata notificazione alla persona offesa.
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
"il c.d. 'tempo silente' trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione..."
La Corte ribadisce che il "tempo silente" rileva ai fini della decisione originaria che dispone la misura (ex art. 292), ma non è sufficiente, da solo e in assenza di altri elementi sopravvenuti, a giustificare la revoca o sostituzione della misura una volta applicata o eseguita.
Riconoscimento di un'attenuante in sede di merito non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: va valutato il riflesso sulla pena definitiva; qui l'attenuante non ha ridotto la pena sotto il limite rilevante (tre anni).
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che autorizza la requisitoria in forma scritta; adottata in sede procedurale nella presente vicenda (PG ha depositato requisitoria scritta).
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti consequenziali alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese processuali (adempimenti di cancelleria).
Massime di principio
- Il solo decorso del tempo ("tempo silente") dalla commissione del reato non è di per sé sufficiente a revocare o attenuare una misura cautelare: occorrono elementi sopravvenuti che dimostrino la diminuzione delle esigenze cautelari.
- La correzione o l'errore formale nella formula decisionale (es. inammissibilità vs rigetto) non incide automaticamente sulla validità della decisione se la motivazione sostanziale è autonoma e valutata in sede di impugnazione.
- La riduzione della pena e il riconoscimento di attenuanti in appello sono rilevanti solo se, nella concreta prospettazione, portano la pena al di sotto della soglia che esclude la custodia (art. 275, comma 2-bis c.p.p. -> tre anni); altrimenti mantengono le esigenze cautelari.
- La mancanza di fissa dimora è un elemento che può ostare alla concessione degli arresti domiciliari e alla misura meno afflittiva.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare occorre fornire elementi nuovi e specifici emersi dopo l'applicazione o l'esecuzione della misura, non semplici richiami a fatti già noti.
- In cassazione l'ammissibilità del ricorso richiede interesse concreto e non può limitarsi a censure formali prive di rilievo sostanziale; le censure manifestamente infondate sono dichiarate inammissibili.
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