Cassazione Penale, Sentenza n. 26845/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la concessione di un permesso premio mentre sta scontando una pena di otto anni e otto mesi per reati ritenuti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis Ord. Pen. Il magistrato di sorveglianza dichiarò inammissibile la domanda ritenendo che, non essendo la detenuta collaborante, questa non avesse allegato elementi specifici e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria per dimostrare l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e l'impossibilità del loro ripristino. Ikilo ha impugnato tale ordinanza lamentando violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che la prolungata detenzione con contatti controllati e la buona condotta intramuraria dovrebbero essere valutate come elementi concreti di dissociazione e che il difensore ha poteri investigativi limitati.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce delle modifiche legislative (in particolare l'art. 4-bis comma 1-bis novellato), il detenuto non collaborante che chiede benefici deve allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino. Tale onere di allegazione grava sul richiedente e non è sostituibile dall'attività istruttoria del giudice che invece serve a verificare la fondatezza degli elementi offerti. Nel caso concreto la ricorrente si era limitata a generiche affermazioni di buona condotta e dissociazione, senza fornire elementi fattuali specifici; considerata anche la natura transnazionale e l'esecutività del reato contestato, il tribunale ha valutato correttamente l'insufficienza delle allegazioni. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
la norma impone al detenuto non collaborante che chieda benefici di allegare "elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata... e il pericolo di ripristino di tali collegamenti"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'onere di fornire elementi concreti e differenti dalla sola buona condotta grava sul detenuto che non collabora; senza tali allegazioni il beneficio non può essere concesso
la norma prevede che il giudice acquisisca dettagliate informazioni dai vari organi di polizia anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante
Il potere istruttorio del giudice serve a verificare le allegazioni del detenuto ma non sostituisce l'onere iniziale di allegazione a carico del richiedente
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
I motivi di ricorso sono stati esaminati alla luce dei principi di legge processuale penale relativi alla censura per violazione di legge e per carenza di motivazione; la Corte ritiene infondate le censure
decreto legge n.162/2022 conv. legge n.199/2022 e d.l. n.20/2023 conv. legge n.50/2023
Richiamate come novellatrici dell'art. 4-bis, hanno introdotto/rafforzato l'onere di allegazione per i non collaboranti e la nuova procedura istruttoria per la verifica
Sentenza Corte Cost. n.253/2019
Rilevata come riferimento che ha orientato la giurisprudenza a richiedere elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 4-bis
Massime di principio
- Il detenuto non collaborante che chiede benefici ostativi deve allegare elementi concreti, specifici e ulteriori rispetto alla sola buona condotta carceraria per dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'impossibilità del loro ripristino
- L'onere di allegazione spetta al richiedente; l'attività istruttoria del giudice (acquisizione di informazioni da organi di polizia) è finalizzata a verificare le allegazioni ma non le sostituisce
- Elementi utili di allegazione possono comprendere dati fattuali quali assenza di contatti documentabili con affiliati, dichiarazioni/formalizzazioni di dissociazione, prova di assolvimento di obblighi civili o impossibilità della riparazione, stabile situazione abitativa e lavorativa esterna, assenza di nuove imputazioni o violazioni disciplinari
- La natura e le modalità del reato contestato incidono sulla necessità e sul grado di dettaglio delle allegazioni: reati connessi a strutture criminali transnazionali richiedono elementi più stringenti
- La mera lunga detenzione, l'assenza di visite o i contatti telefonici controllati e la buona condotta intramuraria, se non corredati da ulteriori prove concrete, potrebbero non essere ritenuti sufficienti a superare la presunzione di collegamento con la criminalità organizzata
- Per migliorare le probabilità di successo, il difensore dovrebbe allegare prove documentali e richieste istruttorie mirate (certificazioni, dichiarazioni di terzi, acquisizione di informazioni di polizia giudiziaria) e sollecitare l'attivazione della procedura di acquisizione di informazioni prevista dalla norma
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