Cassazione Civile, Ordinanza n. 10805/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a debiti per imposta 1996, fondata su una cartella di pagamento che egli assumeva non gli fosse mai stata ritualmente notificata. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto solo parzialmente l'appello, ritenendo rituale la notifica della cartella sulla base della relata, da cui avrebbe desunto la consegna alla moglie convivente del destinatario, la quale si era rifiutata di sottoscrivere. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., sostenendo che la relata non attestava la consegna del plico alla moglie e che, in presenza di rifiuto di ricezione da parte di persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto applicarsi la procedura dell'art. 140 c.p.c., non essendo sufficiente il solo rifiuto di sottoscrivere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha osservato che dalla relata di notificazione della cartella non risultava contrassegnata la casella relativa alla consegna "in assenza del contribuente" e che la moglie convivente risultava aver "rifiutato di firmare", senza che ciò consentisse di affermare che avesse ricevuto il piego. Ha quindi escluso la ritualità della notifica, ritenendo applicabile l'art. 140 c.p.c. perché il rifiuto proveniva da persona diversa dal destinatario e non dal destinatario stesso. Di conseguenza ha annullato e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo nel merito e accogliendo il ricorso introduttivo del giudizio del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l'ente della riscossione a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo per dedurre violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali sulla notificazione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma sulla notificazione degli atti tributari, in coordinamento con le disposizioni del codice di procedura civile.
richiamato tra le norme sulla notificazione che il ricorrente assumeva violate.
la Corte ha ricordato che, se il destinatario non viene trovato, la copia può essere consegnata a una persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.
la Corte ha affermato che si applica quando non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.; nella specie, il rifiuto della moglie convivente imponeva tale procedura.
Massime di principio
- In tema di notificazione della cartella di pagamento, il rifiuto di ricevere l'atto manifestato da una persona diversa dal destinatario non equivale a valida consegna e impone l'attivazione della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., non potendosi considerare perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. solo perché l'atto sia stato materialmente presentato.
- Ai fini della verifica della regolarità della notificazione, il giudice deve attenersi al contenuto letterale della relata: se essa non attesta in modo univoco la consegna al familiare o convivente del destinatario, non può supplire con un'interpretazione presuntiva incompatibile con quanto documentato.
- Quando la nullità o inesistenza della notificazione del titolo presupposto emerge direttamente dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere la causa nel merito, se ciò consente la definizione definitiva della controversia.
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