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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33982/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Ha osservato che l'omissione della recidiva nella contestazione integra una genericità (nullità relativa) ma tale nullità doveva essere eccepita tempestivamente (in limine) ai sensi dell'art. 491 c.p.p.; la difesa non ha proposto l'eccezione nei termini previsti. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gottieri impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per guida senza patente (art. 116, comma 15, Cod. Strada) commessa il 8/12/2017, con il riconoscimento della recidiva nel biennio. Il ricorrente lamenta che la recidiva, decisiva per la rilevanza penale del fatto (dato che l'ipotesi base era stata successivamente depenalizzata), non risultava contestata nell'atto di imputazione né in fatto, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, Codice della Strada

    art. 116, comma 15, Cod.Strada

    Norma che punisce la guida senza patente; nel caso specifico la rilevanza penale è stata riconosciuta in virtù della recidiva nel biennio, che era decisiva dato il mutamento della rilevanza penale dell'ipotesi base

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Stato di nullità relativa della contestazione per genericità; tale nullità va eccepita tempestivamente (in limine) secondo il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., altrimenti si perde il potere di farla valere

Massime di principio

  • Quando la rilevanza penale di un fatto dipende da una circostanza (es. recidiva) questa circostanza deve risultare chiaramente contestata nell'atto: la sua omissione produce una nullità relativa della contestazione
  • Le nullità relative (es. omissione di circostanze decisive nella contestazione) devono essere eccepite tempestivamente (in limine) secondo i termini di cui all'art. 491 c.p.p.; se non vengono eccepite si considerano perse
  • In presenza di depenalizzazione successiva dell'ipotesi base, il giudizio deve verificare se al momento del fatto la condotta era ancora rilevante; se la rilevanza deriva da un'aggravante personale (recidiva) questa deve essere formalmente contestata
  • La difesa, se riscontra omissioni nell'imputazione che incidono sulla rilevanza penale, dovrebbe sollevare l'eccezione immediatamente e chiedere integrazione o precisazione dell'atto di accusa per non incorrere nella decadenza
  • È utile distinguere nullità assolute, che possono essere fatte valere in ogni stato e grado del procedimento, dalle nullità relative che richiedono tempestività: la strategia difensiva cambia a seconda della tipologia di nullità riscontrata

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