Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzioni prefettizie emesse a seguito di verbali di accertamento per violazioni stradali commesse dal conducente di un autoveicolo di proprietà del ricorrente: una per attraversamento con semaforo rosso, l’altra per circolazione in corsia riservata. Il destinatario delle sanzioni propose opposizione davanti al Giudice di pace, contestando la legittimità degli atti presupposti e delle notifiche, nonché la partecipazione in giudizio del Comune di Pistoia. Il Giudice di pace accolse solo parzialmente l’opposizione, riducendo le sanzioni al minimo edittale. In appello il Tribunale respinse il gravame, ritenendo infondate o non decisive le doglianze su difetto di legittimazione passiva del Comune, nullità della notifica del verbale presupposto, illegittimità dell’accertamento per assenza della polizia stradale, mancata prova del titolo di detenzione delle apparecchiature e omessa pronuncia su alcune censure relative all’installazione dei dispositivi. In Cassazione il ricorrente articolò sette motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio derivante dalla mancata estromissione del Comune; 2) nullità/inesistenza della notifica del verbale presupposto della prima ordinanza-ingiunzione per modalità di trasmissione e mancata sottoscrizione/sigillo; 3) illegittimità del verbale per assenza, nell’accertamento, di un organo di polizia stradale; 4) nullità per mancata attestazione del titolo di detenzione delle apparecchiature; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla necessità della delibera di Giunta comunale per l’installazione del dispositivo di rilevazione del semaforo rosso; 6) omessa pronuncia/violazione di norme sulla necessità di autorizzazione ministeriale per il dispositivo di rilevazione della corsia riservata; 7) censura sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, il terzo e il quarto, fondato nei limiti indicati il quinto motivo limitatamente alla questione della delibera di Giunta per il dispositivo semaforico, inammissibile il sesto, e assorbito il settimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ma solo nei limiti della denunciata omessa pronuncia del Tribunale sul motivo di appello relativo alla necessità della preventiva delibera di Giunta comunale per l’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento della violazione semaforica. Ha invece dichiarato inammissibili il primo e il sesto motivo e rigettato il secondo, il terzo e il quarto. Per effetto dell’accoglimento parziale, la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, affinché esamini quel profilo di appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il settimo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 41, comma 11, cod. strada
richiamato come norma violata nella prima delle due sanzioni contestate
art. 146, comma 3, cod. strada
base normativa della sanzione per attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso
art. 7, comma 1, lett. a), cod. strada
richiamato come norma violata nella seconda sanzione per circolazione in corsia riservata
richiamato in relazione alla sanzione per corsia riservata
art. 201, comma 3, cod. strada
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione del verbale presupposto
art. 385, comma 3, d.P.R. 495/1992
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione del verbale presupposto
art. 3, comma 2, L. n. 890/1982
richiamato dal ricorrente come requisito formale della notifica postale
norma invocata sia per contestare la presenza della polizia stradale nell’accertamento, sia per lamentare l’illegittimità dei verbali
richiamato per sostenere la nullità della notifica e, in generale, il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo
richiamato in relazione alla dedotta nullità degli atti processuali e dei verbali
richiamato nel primo motivo per contestare la partecipazione del Comune al giudizio
richiamato nel primo motivo per dedotta violazione del contraddittorio
richiamato nel primo motivo per nullità della sentenza
art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011
richiamato nel primo motivo in tema di opposizione a sanzioni amministrative
richiamato nel primo motivo come limite alla sostituzione processuale
richiamato nel primo motivo per sostenere una responsabilità aggravata della controparte
richiamato nel quinto motivo per denunciare omessa pronuncia su motivi di appello
art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011
richiamato nel sesto motivo in relazione alle decisioni sulle opposizioni a sanzioni amministrative
richiamato nel sesto motivo per la regolazione delle spese
richiamato nel sesto motivo per la regolazione delle spese
richiamato dalla Corte come norma che, tramite il rinvio dell’art. 18, comma 4, rende applicabili le forme di notificazione del codice di rito
art. 18, comma 4, L. n. 689/1981
richiamato dalla Corte per affermare che la notificazione segue le forme dell’art. 14 e, quindi, il regime di sanatoria per raggiungimento dello scopo
richiamato dal ricorrente quale presunto necessario titolo autorizzatorio per il dispositivo di rilevazione della corsia riservata
art. 4, d.l. n. 151/2003 conv. in L. n. 214/2003
richiamato dalla Corte per spiegare l’estensione della disciplina degli strumenti di rilevazione anche alle corsie riservate
art. 17, comma 133-bis, L. n. 127/1997
richiamato dalla Corte quale base dei dispositivi di videoripresa per il controllo degli accessi e delle corsie riservate
art. 5, d.P.R. 22 giugno 1999, n. 350
richiamato dalla Corte per chiarire che l’organo di polizia deve decidere ubicazione e tempi di funzionamento degli apparecchi, non necessariamente presenziando all’accertamento
art. 146, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato dalla Corte nel passaggio relativo alla contestazione differita per violazione semaforica e alla necessità della preventiva delibera di Giunta comunale
art. 201, comma 1-bis, cod. strada
richiamato dalla Corte per affermare l’equiparazione tra accesso alle ZTL e circolazione sulle corsie riservate ai fini dell’uso dei dispositivi di controllo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa a violazioni del giusto processo o del contraddittorio è ammissibile solo se la violazione dedotta sia decisiva e abbia inciso concretamente sul contenuto della decisione, arrecando un effettivo pregiudizio alla parte che la deduce.
- La nullità della notificazione del verbale di accertamento in materia di sanzioni amministrative non è configurabile quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè abbia consentito all’interessato di avere conoscenza del verbale e di difendersi tempestivamente; in tal caso la nullità è sanata.
- In tema di violazioni del codice della strada accertate mediante dispositivi elettronici, la presenza fisica dell’organo di polizia stradale non è sempre necessaria, purché l’accertamento sia riconducibile all’attività dell’amministrazione competente secondo il modello procedimentale previsto dalla legge.
- L’eventuale invalidità di aspetti organizzativi o contrattuali estranei alla sequenza che conduce all’accertamento dell’infrazione non si riflette automaticamente sulla validità della sanzione, se non incide su un elemento costitutivo del potere sanzionatorio o sulla prova dell’illecito.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra vizio rilevante solo se la questione non esaminata è astrattamente decisiva; la cassazione non va disposta inutilmente quando il motivo omesso, anche se scrutinato, non potrebbe condurre a un esito diverso.
- Per i dispositivi di rilevazione automatica delle violazioni stradali, la disciplina applicabile può consentire l’uso degli stessi apparati già autorizzati per ZTL o centri storici anche per corsie riservate, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione specifica, se la normativa di settore lo permette.
- La mancata regolamentazione amministrativa preventiva richiesta per l’installazione di un apparecchio di rilevazione può rendere illegittima la contestazione differita, quando tale autorizzazione costituisca presupposto necessario dell’accertamento.
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