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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26619/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Corsentino era stato ritenuto responsabile, in qualità di amministratore unico della Athena s.r.l. e nell'ambito della gestione del Liceo paritario "M. A. Rotolo", di aver costretto alcuni insegnanti a rinunciare al compenso per il lavoro prestato e a firmare buste paga a titolo di quietanza non corrisposta e dimissioni in bianco, configurando reati descritti dagli artt. 110 e 629 c.p. La Corte di cassazione, con sentenza del 15/09/2020, aveva però limitato la responsabilità al periodo in cui Corsentino aveva effettivamente rivestito la carica (indicando il periodo 10/10-16/11/2010), dichiarando irrevocabili alcune affermazioni di responsabilità e annullando altri capi per non aver commesso il fatto, rinviando alla Corte d'appello la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In sede di rinvio la Corte d'appello di Palermo ha rideterminato la pena (anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione e euro 800 di multa), ritenendo superflua la riapertura dell'istruttoria per individuare i singoli periodi di attività illecita e escludendo la continuazione. Corsentino impugna quella decisione con motivi volti a far rilevare la violazione dell'art. 627 c.p.p. per non aver la Corte di merito eseguito i compiti devoluti e per carenza/mancata valutazione dell'esistenza di episodi estorsivi nel periodo in cui era amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure difensive si fondassero su un presupposto errato: la sentenza di annullamento precedente non aveva rimesso alla Corte d'appello la riacquisizione ex novo della responsabilità per gli episodi già coperti da giudicato, ma solo la rideterminazione della pena per il periodo di responsabilità riconosciuto. Pur rilevando un errore della Corte d'appello nell'escludere la continuazione, la Cassazione lo giudica non decisivo e privo di pregiudizio per il ricorrente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. e art. 629 cod. pen.

    Articoli richiamati quale base normativa dei reati contestati (corresponsabilità per concorso materiale o morale e la fattispecie di estorsione). La sentenza applica tali fattispecie ai fatti per il periodo di responsabilità accertato.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i compiti del giudice di rinvio: la Corte d'appello doveva limitarsi a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei limiti fissati dalla decisione di Cassazione, senza rimettere in discussione fatti ormai coperti da giudicato.

  • art. 81 cod. pen.

    Citati in ordine alla possibile applicazione dell'aumento per la continuazione; la Corte d'appello aveva escluso la continuazione e quindi non ha applicato l'aumento, circostanza valutata dalla Cassazione come insuscettibile di arrecare ulteriore vantaggio al ricorrente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

    Nel testo è richiamata per indicare l'irrevocabilità di alcune affermazioni di responsabilità; la Corte interpreta che alcune questioni circa l'ipotizzabilità giuridica delle fattispecie erano già state ritenute inammissibili o manifestamente infondate dalla Cassazione, rendendo definitive talune statuizioni di colpevolezza.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla parzialmente una sentenza e rinvia solo per la determinazione della pena, il giudice di rinvio è vincolato ai limiti fissati dalla decisione di cassazione e non può riaprire in modo libero la questione sostanziale già decisa con giudicato.
  • Per ottenere la riapertura dell'istruttoria in sede di rinvio la difesa deve dimostrare che le questioni fattuali rilevanti rientrano effettivamente nell'ambito della devoluzione operata dalla Cassazione; mere obiezioni lessicali o richieste generiche non sono sufficienti.
  • Errori di motivazione del giudice di merito che non incidono sul diritto sostanziale del ricorrente o che anzi producono un esito più favorevole per l'imputato (es. pena inferiore) possono essere ritenuti non idonei a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
  • L'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero e l'ottenimento di un trattamento sanzionatorio più favorevole riducono l'interesse soggettivo del ricorrente a contestare formalmente la decisione di rinvio.
  • Quando la cassazione dichiara inammissibili per genericità argomentazioni che miravano a mettere in discussione l'inquadramento giuridico dei fatti, quelle questioni restano definitive e non possono essere rinnovate in sede di rinvio.

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