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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33588/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile dal Giudice di pace e dal Tribunale, in sede di appello, del reato di minaccia commesso in danno della persona offesa. Ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 598-bis c.p.p., sostenendo che, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, la difesa non fosse stata informata del deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero e che il grado di digitalizzazione del processo penale non consentisse di verificare autonomamente il deposito degli atti delle altre parti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testimoni, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, per gli appelli proposti dopo il 1° luglio 2024, trova applicazione l'art. 598-bis c.p.p. nel testo introdotto dalla riforma Cartabia: nel rito cartolare non è previsto l'obbligo di comunicazione da parte della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, essendo sufficiente che le richieste siano depositate nei termini e restino accessibili alle parti, che possono chiederne copia. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il dubbio rilevante ai fini dell'art. 533, comma 1, c.p.p. deve essere ragionevole e fondato su elementi concreti, non su ipotesi meramente congetturali. Il Tribunale aveva motivato in modo logico ed esaustivo la credibilità della persona offesa e l'attendibilità del suo racconto, valorizzando i riscontri forniti dai testimoni circa il rancore dell'imputato, l'intenzione di aggredire la persona offesa e la dinamica dei fatti. Le lievi discordanze erano state ritenute fisiologiche e non decisive. Le censure difensive miravano quindi a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato. Ha escluso la dedotta nullità o violazione processuale derivante dalla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero, poiché nel rito cartolare di appello disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p. tale comunicazione non è più obbligatoria. Ha inoltre confermato la correttezza della valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testimoni, ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito e non configurabile una violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 4.300, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La norma incriminatrice del reato di minaccia contestato all'imputato.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa, ritenuta infondata dalla Corte.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Nel rito cartolare di appello applicabile agli atti di appello proposti dopo il 1° luglio 2024, non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare alle altre parti le conclusioni scritte del pubblico ministero; le richieste devono essere depositate nei termini e restano accessibili alle parti.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per il confronto con il rito cartolare del giudizio di cassazione, nel quale parimenti non è prevista la comunicazione obbligatoria delle conclusioni del procuratore generale.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Impone la condanna solo quando la responsabilità risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio; il dubbio rilevante deve essere ragionevole e basato su elementi concreti, non su mere ipotesi congetturali.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le regole specifiche di valutazione previste per le dichiarazioni provenienti da coimputati o imputati in procedimenti connessi non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche costituita parte civile; queste possono fondare da sole la responsabilità, purché ne siano motivatamente verificate credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.

  • art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione che ha introdotto la disciplina dell'art. 598-bis c.p.p. applicabile al procedimento cartolare di appello.

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare di appello disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p. per gli appelli soggetti alla disciplina vigente dal 1° luglio 2024, non sussiste un obbligo della cancelleria di comunicare alle altre parti il deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero; le conclusioni devono essere depositate nei termini previsti e le parti possono accedervi e chiederne copia.
  • Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non impone di considerare decisive ipotesi alternative meramente astratte o congetturali: il dubbio rilevante deve essere ragionevole e trovare un concreto riscontro nelle risultanze processuali.
  • Quando nel giudizio sia stata acquisita la prova di un elemento essenziale del reato, la mera prospettazione di possibilità ipotetiche non è sufficiente a introdurre un ragionevole dubbio, spettando alla difesa fornire elementi concreti idonei a confutare la ricostruzione accusatoria.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche quando sia costituita parte civile, possono costituire da sole fondamento della responsabilità penale, purché il giudice verifichi con motivazione adeguata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto mediante un controllo particolarmente rigoroso.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testimoni costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica, completa e priva di manifeste contraddizioni o congetture; la richiesta di una diversa lettura delle prove non integra, di per sé, un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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