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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19100/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione relativa a un fondo ritenuto dal giudice di merito non edificabile, perché originariamente destinato dal piano regolatore generale a verde pubblico e viabilità. I proprietari del fondo hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che, decidendo sull'opposizione proposta dall'ente espropriante contro la stima, ha rideterminato l'indennità facendo leva anche su un precedente provvedimento emesso nella stessa vicenda espropriativa. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: con il primo si è contestata la legittimazione attiva dell'ente espropriante a proporre opposizione ex art. 54 TUE, ritenendo che tale norma non lo menzionasse tra i legittimati e che la sua posizione non fosse assimilabile a quella di terzo; con il secondo e il quarto si è censurato il merito della decisione, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato la concreta funzione dell'opera, la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi, la natura asseritamente edificatoria del fondo e la correttezza del valore di stima; con il terzo si è contestata la valutazione della stima in relazione alla natura edificatoria del bene; con il quinto si è impugnata la condanna alle spese del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'ente espropriante ha interesse a contestare una stima che ecceda il giusto indennizzo e che, nel procedimento di cui all'art. 21 TUE, il collegio dei tecnici opera come organo terzo e autonomo, non riconducibile direttamente all'autorità espropriante. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché volti a sollecitare una nuova valutazione di fatto delle risultanze di merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo in conseguenza dell'inammissibilità del secondo, e ha ritenuto assorbito anche il quinto motivo relativo alle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54 TUE

    La norma sull'opposizione alla stima non esclude la legittimazione dell'ente espropriante a contestare la determinazione dell'indennità.

  • art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    È richiamato quale norma processuale che disciplina l'opposizione alla stima.

  • art. 21 TUE

    Il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità è affidato a un collegio tecnico autonomo e terzo, non direttamente riconducibile all'autorità espropriante.

  • art. 42 Cost., comma 3

    Il principio del giusto indennizzo opera non solo a tutela dell'espropriato, ma anche dell'ente che promuove l'espropriazione, il quale ha interesse a che l'indennità non ecceda la giusta misura.

  • art. 22 TUE

    È evocato in via comparativa, insieme alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per ribadire la terzietà del procedimento di stima in sede di determinazione urgente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione, anche l'ente espropriante è legittimato a proporre opposizione quando contesti una stima che ritenga eccedente il giusto indennizzo costituzionalmente imposto.
  • Il collegio dei tecnici previsto per la stima definitiva dell'indennità svolge una funzione autonoma e terza rispetto all'autorità espropriante, sicché la sua attività non è assimilabile a quella di un organo interno all'amministrazione procedente.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirino, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o della stima del bene.
  • Le questioni logicamente pregiudiziali o assorbite, quando il ricorso sia comunque destinato al rigetto o all'inammissibilità dei motivi principali, non richiedono autonoma trattazione se non incidono sull'esito finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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