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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22903/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione contro la sentenza d'appello che ha riconsiderato fatti avvenuti il 27/6/2011 e il 3/7/2011 (manifestazioni "No Tav" a Chiomonte). Le questioni principali: applicabilità della scriminante della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.) e della sua forma putativa; riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.) e dell'attenuante per suggestione della folla (art. 62 n.3 c.p.); configurabilità del concorso morale nelle lesioni e nei danneggiamenti (art. 110 c.p. e relative norme); censure procedurali (notifiche, richieste di prova e acquisizione di ordini/ordinanze del Questore, limiti al controesame, ammissione di testi e consulenze); vizi di motivazione e presunti travisamenti probatori relativamente a foto, video e collocazione spazio-temporale degli episodi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato in massima parte inammissibili o infondati i ricorsi proposti, confermando la motivazione della Corte d'appello su molteplici profili (in particolare sui criteri di valutazione dell'art. 393-bis e sul requisito di contiguità spazio-temporale necessario per riconoscerla, nonché sui principi relativi al concorso morale e alle attenuanti ex art. 62). Ha però accolto un unico motivo relativo alla posizione di Giorgio Rossetto: la Corte ha ritenuto fondata la censura sull'aumento a titolo di continuazione collegato a una condanna poi dichiarata estinta per prescrizione e ha eliminato la relativa pena (ossia ha eliminato l'aumento ritenuto ingiustificato per fatti per i quali era intervenuta prescrizione). Per il resto la sentenza impugnata è stata confermata nei suoi punti essenziali; molti ricorsi sono stati giudicati generici, non consentiti o manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 393-bis cod. pen.

    La Corte conferma che l'esimente della reazione ad atto arbitrario opera quando l'atto del pubblico ufficiale sia oggettivamente illegittimo (anche per modalità di attuazione) e sottolinea che, per essere applicata come reazione, occorre un nesso di immediata contiguità spazio-temporale e proporzionalità; inoltre la forma putativa è possibile se il privato allega fatti concreti che giustificano il ragionevole convincimento di trovarsi davanti a un atto arbitrario

  • art. 62 n.2 cod. pen. (provocazione)

    Per riconoscere l'attenuante occorrono: uno "stato d'ira" (alterazione emotiva), un "fatto ingiusto altrui" (oggettivamente ingiusto) e un rapporto di causalita psichica fra offesa e reazione; se non sussiste il fatto ingiusto o il nesso psicologico la circostanza non trova applicazione

  • art. 62 n.3 cod. pen. (suggestione della folla in tumulto)

    La Corte ricorda i tre presupposti della fattispecie: presenza di una moltitudine in stato di eccitazione, assenza di intenzione del singolo di delinquere prima di trovarsi nella folla, e nesso di causalit psichica fra suggestione e condotta; va valutata caso per caso e non in modo indifferenziato per tutti i partecipanti

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Il concorso morale richiede un apporto reale ed efficiente alla realizzazione del fatto: non può fondarsi sulla sola presenza o su circostanze spazio-temporali generiche; il contributo atipico deve avere valenza causale "necessaria" o comunque efficiente (criterio controfattuale) per l'evento

  • art. 336, 339 cod. pen.

    Norme richiamate per i reati attribuiti (resistenza, danneggiamento, atti di opposizione a pubblico ufficiale): la Corte d'appello ha valutato la responsabilit individuale alla luce della prova fotografica/video e del criterio spazio-temporale per il concorso

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio non è vincolato a valutazioni di fatto operate dalla Cassazione nella sentenza rescindente; può ricostruire autonomamente i dati di fatto nel perimetro delle questioni annullate

  • art. 161 comma 4 - art. 170 - art. 179 cod. proc. pen. (notifiche)

    Sulla legittimit delle notifiche la Corte conferma che la notifica al difensore di fiducia o la consegna all'ufficio postale, attestata per irreperibilit , può essere efficace; la nullit della notifica è rilevante solo se vi è pregiudizio nella conoscenza effettiva dell'atto

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale e subordinata a reale necessit : la Corte d'appello può negarla se ritiene l'istruttoria di primo grado complessivamente sufficiente

  • art. 591 e art. 606 cod. proc. pen.

    Sulla specificit  dei motivi: la Cassazione respinge motivi generici o che sostanzialmente chiedono una rivalutazione del merito; la ricostruzione alternativa delle prove in Cassazione è inammissibile salvo vizi di motivazione, manifesta illogicit  o travisamento ben specificato

Massime di principio

  • La scriminante della reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis c.p.) richiede di norma immediata contiguit  spazio-temporale e proporzionalit  della reazione rispetto all'offesa; la sua forma putativa è ammessa solo se il soggetto può indicare fatti concreti che giustifichino un ragionevole convincimento di trovarsi davanti ad un atto arbitrario
  • L'attenuante della provocazione (art. 62 n.2) comporta la verifica di tre elementi (stato d'ira, fatto oggettivamente ingiusto, nesso di causalit  psichica): basta la percezione soggettiva se supportata da un fatto ingiusto obiettivo; in loro assenza l'attenuante non si applica
  • L'attenuante per suggestione della folla (art. 62 n.3) si applica caso per caso: serve la prova che il singolo non avesse preordinato il reato e che la folla abbia determinato la scelta criminosa (nesso psicologico), non è sufficiente la sola partecipazione a una manifestazione
  • Per affermare il concorso morale in reati collettivi non è sufficiente la mera presenza: è necessaria la prova che il comportamento del singolo abbia dato un contributo efficiente e causale all'evento (criterio controfattuale; valutazione spazio-temporale e materiale probatorio)
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito può svolgere autonomi accertamenti sui punti annullati ma deve uniformarsi ai principi di diritto e colmare le lacune di motivazione indicate dalla Cassazione; non può essere chiesto alla Cassazione di rivedere integralmente il merito
  • Censure procedurali (notifiche, acquisizione documenti, limiti al controesame) richiedono di dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa: violazioni formali non determinano automaticamente annullamento se non c'è pregiudizio sostanziale
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici (individuare atti e rilevanze probatorie precise); motivi vaghi o che soltanto sollecitano una diversa valutazione delle prove sono normalmente inammissibili

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