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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26316/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per danneggiamento aggravato di una porta d'ingresso di una sala giochi, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. e il vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante della cosa esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, sostenendo che il locale era sorvegliato in concreto da un dipendente posto sulla soglia al momento del fatto, sicché mancava l'ordinaria impossibilità di vigilanza da parte del titolare o del preposto. Ha inoltre sostenuto che, esclusa l'aggravante, il fatto sarebbe ricaduto nel danneggiamento semplice ormai depenalizzato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p., lamentando l'applicazione della recidiva al reato di danneggiamento benché la contestazione della recidiva riguardasse solo un diverso reato, per il quale era intervenuta assoluzione. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe duplicato la valutazione negativa degli stessi elementi sia per negare le attenuanti generiche sia per applicare l'aumento per recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha assorbito gli ulteriori motivi. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa la contestata esposizione della cosa alla pubblica fede, il fatto non è previsto dalla legge come reato. La decisione fa applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., rileva la concreta possibilità di vigilanza continua sul bene: nel caso di specie la presenza del dipendente sulla porta d'ingresso al momento del danneggiamento escludeva l'esposizione alla pubblica fede. Non è stata quindi disposta alcuna ulteriore valutazione sui motivi residui, compresi quelli relativi a recidiva e attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    L'aggravante della cosa esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede sussiste solo quando l'agente faccia affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare di sorvegliare il bene; la presenza concreta di un addetto che vigila sulla cosa può escludere l'aggravante.

  • art. 521 c.p.p.

    Invocato come parametro del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione all'applicazione della recidiva.

  • art. 522 c.p.p.

    Invocato come parametro del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione all'applicazione della recidiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente per censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato in relazione al danneggiamento aggravato e all'effetto della esclusione dell'aggravante sul titolo di reato.

Massime di principio

  • Nel delitto di danneggiamento, l'aggravante relativa alle cose esposte alla pubblica fede non dipende in modo meccanico dal luogo in cui il bene si trova, ma dalla concreta impossibilità per il titolare o per il preposto di esercitare una vigilanza continua sul bene.
  • La momentanea presenza del titolare o di un addetto al controllo, se idonea a escludere la possibilità di un affidamento dell'agente sull'assenza di sorveglianza, può impedire la configurabilità dell'aggravante di esposizione alla pubblica fede.
  • Quando l'esclusione dell'aggravante comporti che il fatto residuo non sia più previsto dalla legge come reato, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • I motivi relativi a vizi della recidiva o al trattamento sanzionatorio restano assorbiti se l'accoglimento del primo motivo elimina il titolo di reato o comunque il fondamento della condanna.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamento
RamiDelitti contro il patrimonio

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