Cassazione Penale, Sentenza n. 34763/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pellegrino era imputato della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) per essersi trovato, il 23 luglio 2015 alle ore 21:55, fuori dalla propria abitazione e seduto all'esterno del Bar dell'Alba in San Cesario di Lecce, in violazione della prescrizione di rientro notturno alle ore 21:00. La Corte d'appello lo aveva dichiarato colpevole sulla base della testimonianza del maresciallo D'Amico, che dichiarò di conoscerlo e di averlo riconosciuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per la presunta insufficiente identificazione del teste e per la mancata immediata contestazione sul posto; (ii) vizio nella determinazione della pena per mancata concessione delle attenuanti generiche e per eccessiva gravità della sanzione, chiedendo l'annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale sulla credibilità e conoscenza personale del teste D'Amico, e ha richiamato il principio secondo cui, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, è sufficiente il dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà di inadempimento). Quanto alla quantificazione della pena, la Corte ha riconosciuto la discrezionalità del giudice del merito e la sufficiente motivazione in ordine alla personalità dell'imputato e ai precedenti, ritenendo legittima l'esclusione o la non concessione delle attenuanti generiche e la rilevanza della recidiva. Conseguentemente la condanna di anni 1 e mesi 8 di reclusione è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 75, comma 2
Per integrare il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza degli obblighi derivanti dallo status di sorvegliato speciale e la volontà cosciente di non osservarli
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme richiamate in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge)
cod. proc. pen., art. 530, comma 2
Richiamato dal ricorrente come possibile base per un'assoluzione alternativa in caso di dubbi probatori; la Corte però non l'ha ritenuto applicabile dati i riscontri probatori ritenuti sufficienti
Principi di valutazione ai fini della determinazione della pena: il giudice del merito esercita discrezionalità valutativa, la Cassazione sindaca solo la motivazione quando sia illogica o arbitraria
cod. pen., art. 62-bis e art. 99
Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze personali; la Corte ha ritenuto regolare la scelta del merito circa l'apprezzamento delle circostanze
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La dichiarazione di identificazione resa da un teste che dichiara di conoscere l'imputato può essere sufficiente per la condanna anche in assenza di immediata contestazione sul posto, purché la Corte motivi adeguatamente sulla credibilità e sulla conoscenza del teste
- Per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare finalità particolari dell'inadempimento
- La quantificazione della pena e la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente, contraddittoria o manifestamente illogica
- La mera assenza di contestazione immediata o circostanze di orario notturno non determinano automaticamente l'assoluzione se vi sono elementi probatori valutati attendibili dal giudice
- In cassazione non è consentito proporre semplicemente una lettura alternativa dei fatti processuali: il rimedio è ammissibile solo se si evidenziano vizi di diritto o profili motivazionali tali da renderne necessario il sindacato
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