Cassazione Penale, Sentenza n. 16182/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del 26/08/2023 che aveva condannato il ricorrente (applicazione dell'art. 444 c.p.p. con riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e disposto la confisca del denaro rinvenuto. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato l'omessa motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro, lamentando che il giudice non ha argomentato sulla provenienza del denaro né accertato il nesso di pertinenzialità rispetto all'attività di spaccio (deduzione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.). Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione all'omessa motivazione sulla confisca e l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la confisca fosse espressamente oggetto di accordo tra le parti e che il giudice di merito avesse specificato, con i controlli richiesti dall'art. 444 c.p.p., che la somma costituiva provento dei reati contestati (detenzione a fini di spaccio e cessione in più episodi). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di definizione (applicazione della pena su richiesta delle parti); il giudice ha effettuato i controlli previsti e ha richiamato l'accordo tra le parti relativo anche alla confisca.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la confisca è possibile in relazione a beni pertinenti all'attivita' di spaccio, ma richiede il nesso di pertinenzialità.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento invocato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione ed errata applicazione della legge penale (motivo di cassazione relativo alla motivazione sulla confisca).
Prevede, in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; norma applicata per determinare l'ammenda di euro 3.000.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55852 del 2017 (Lanzi)
Principio secondo cui la confisca del denaro in possesso dell'imputato e' ammissibile solo se sussiste un nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività di cessione contestata; non sono confiscabili somme destinate ad acquisti successivi della stessa sostanza che rappresentino ricavi di precedenti cessioni.
Massime di principio
- La confisca del denaro rinvenuto in correlazione a reati di stupefacenti richiede una motivazione che evidenzi il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita (strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato).
- Se la confisca è oggetto di un accordo tra le parti in sede di definizione (art. 444 c.p.p.), il giudice deve comunque compiere i controlli richiesti e motivare la statuizione, richiamando l'accordo e le ragioni che giustificano la pertinenzialità.
- La semplice presenza di denaro non è automaticamente sufficiente per la confisca: il giudice deve accertare e motivare la provenienza e l'attinenza rispetto agli episodi di spaccio contestati.
- Chi propone ricorso per cassazione per vizio di motivazione deve evidenziare in modo concreto l'omissione o l'insufficienza motivazionale; ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- In caso di situazioni simili, è prudente che difesa e accusa esplicitino nelle conclusioni processuali la provenienza del denaro e la relazione con specifici episodi di cessione, o viceversa produrre elementi che dimostrino l'assenza di nesso di pertinenzialità.
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