Cassazione Penale, Sentenza n. 34002/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza dell’11 marzo 2025 divenuta esecutiva il 29 marzo 2025, al pagamento di 15.000 euro di multa. Non avendo pagato entro il termine previsto, il Magistrato di sorveglianza di Messina, con provvedimento del 24 gennaio 2026, aveva convertito la multa in 61 giorni di semilibertà sostitutiva ai sensi dell’art. 102 della legge n. 689/1981. Il 20 marzo 2026 lo stesso Magistrato aveva dichiarato inammissibile l’opposizione del condannato, rilevando che non era stata concretamente allegata né documentata l’impossibilità economica di pagare. Con cinque motivi di ricorso, il condannato ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali e degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, perché l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile senza attivare i poteri istruttori; 2) violazione delle norme sulla conversione e sull’onere di allegazione, sostenendo di avere rappresentato l’assenza di redditi dovuta allo stato detentivo e contestando la mancata verifica delle condizioni economiche; 3) carenza o apparenza della motivazione sull’asserita genericità dell’opposizione e sulle condizioni economiche; 4) omessa motivazione sulla scelta della semilibertà sostitutiva e violazione dei principi di proporzionalità e del minor sacrificio della libertà personale; 5) vizio di motivazione perché l’opposizione aveva richiesto il lavoro di pubblica utilità e, in caso di opposizione del condannato, la detenzione domiciliare sostitutiva. Il Pubblico ministero ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla scelta della sanzione di conversione e l’inammissibilità degli altri motivi.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi: ha ritenuto applicabili gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 nel testo risultante dalla riforma Cartabia, in ragione della data del reato, e ha giudicato adeguata la motivazione del Magistrato di sorveglianza. Il riferimento al solo stato detentivo, senza specifiche allegazioni o documentazione sulle condizioni economiche e sulle ragioni del mancato pagamento, non dimostrava l’insolvibilità richiesta per accedere alla disciplina dell’art. 103. Ha invece rilevato che, dopo l’ordinanza impugnata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 54/2026 pubblicata il 17 aprile 2026, aveva dichiarato illegittimi gli artt. 102 della legge n. 689/1981 e 660, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevedevano, per l’insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, anche la conversione in detenzione domiciliare sostitutiva. Ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina, perché valuti autonomamente, alla luce dello ius superveniens, la possibilità di tale conversione; il ricorso è stato respinto nel resto. La parte disponibile del dispositivo non riporta ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall'articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 102 della legge di depenalizzazione;
Il mancato pagamento non giustificato dall’insolvibilità comporta, secondo l’art. 102, la conversione in semilibertà sostitutiva; la decisione costituzionale sopravvenuta impone tuttavia di considerare anche la detenzione domiciliare sostitutiva.
quando, invece, l'inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103.
L’insolvibilità al momento dell’esecuzione, determinata da condizioni economiche e patrimoniali disagiate, distingue l’inadempimento incolpevole e conduce alla conversione prevista dall’art. 103: lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, detenzione domiciliare sostitutiva.
Il quadro è completato dall'art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
La disciplina dell’esecuzione richiede l’intimazione a pagare entro novanta giorni e l’avviso sulle conseguenze della mancata corresponsione; la Corte costituzionale ha esteso, per l’insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, le opzioni di conversione includendo la detenzione domiciliare sostitutiva.
le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.
Le disposizioni sulle pene sostitutive, avendo natura sostanziale, sono soggette alla disciplina della successione di leggi penali nel tempo.
Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale.
Il ragguaglio della pena pecuniaria convertita è effettuato secondo il criterio previsto dall’art. 135 c.p.
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non formula un’interpretazione specifica nel testo riportato.
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non formula un’interpretazione specifica nel testo riportato.
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non formula un’interpretazione specifica nel testo riportato.
art. 111, comma 6, Cost.
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non formula un’interpretazione specifica nel testo riportato.
La disposizione è richiamata per l’inquadramento dei motivi di ricorso, senza una specifica interpretazione della Corte.
Massime di principio
- Le norme sulle pene sostitutive hanno natura sostanziale, perché prevedono sanzioni afflittive convertibili, in caso di revoca, nella pena sostituita residua e strettamente collegate al reato; sono pertanto soggette alla disciplina della successione di leggi penali nel tempo.
- Nel regime degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, il mancato pagamento non giustificato da insolvibilità comporta la conversione della pena pecuniaria in semilibertà sostitutiva; l’inadempimento incolpevole, dovuto alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, ricade invece nell’art. 103.
- Il mero riferimento allo stato detentivo o all’assenza di redditi, senza indicazioni concrete sulle condizioni economiche e sulle ragioni del mancato pagamento, non è sufficiente a dimostrare l’insolvibilità ai fini della conversione prevista dall’art. 103 della legge n. 689/1981.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2026, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali deve essere valutata anche la possibilità di conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva.
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