Cassazione Penale, Sentenza n. 37669/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. di Foggia del 3/3/2020: contestava che il Tribunale avesse erroneamente limitato la posizione dell'indagato al reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) omettendo di considerare la maggiore gravità delle fattispecie di riciclaggio, estorsione e traffico di stupefacenti e, altresì, che avesse valutato in modo sbagliato le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) basandosi sul decorso del tempo e applicando impropriamente il principio della "ragione più liquida".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur censurando sotto il profilo dogmatico l'applicazione, da parte del Tribunale del Riesame, del principio della "ragione piu' liquida" e richiamando il dovere del riesame ex novo da parte del giudice dell'appello in materia cautelare (anche sulla gravità indiziaria), la Corte ha ritenuto il ricorso proposto per motivi non consentiti e generico: il PM aveva mutato il profilo di doglianza rispetto a quello svolto in sede di appello (violazione della catena devolutiva), non aveva indicato con precisione le date delle condotte, la tipologia dettagliata dei reati e altri elementi concreti idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione, sicché mancava la specificità richiesta per la cassazione; inoltre, il ricorso appariva privo di interesse perché, se limitato a censurare solo la gravità indiziaria senza prospettare esigenze cautelari, l'accoglimento non avrebbe prodotto un risultato pratico.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. lett. b)
Norma sul motivo di ricorso per cassazione; la Corte rileva che il ricorso è inficiato dalla genericità dei motivi e dall'irregolarità di dedurre profili non previamente dibattuti in appello, con richiamo all'impossibilità di introdurre nuovi profili non devoluti.
art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
Richiamato per affermare che non possono essere dedotte in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione.
art. 274 cod.proc.pen. (lett. a) e c))
La Corte precisa che la valutazione del pericolo di reiterazione (lett. c) richiede l'analisi dell'attualità e della concretezza del pericolo e non può essere desunta solo dalla gravità astratta del titolo di reato; la lett. a) (inquinamento probatorio) è un profilo diverso che deve essere dedotto in sede di appello se si vuole poi impugnare in cassazione.
artt. 273, 275, 278, 280, 287, 292 c.p.p.
Richiamati per delineare il perimetro del riesame del giudice dell'appello in materia cautelare: il Tribunale della libertà deve riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza e motivare secondo i criteri di concretezza, attualità, adeguatezza e proporzionalità.
Norma richiamata in relazione alla specificazione delle richieste nell'appello cumulativo; la Corte evidenzia che il PM aveva dedotto profili diversi in appello rispetto al ricorso per cassazione.
art. 618 comma 1-bis cod.proc.pen.
Citato a proposito della giurisprudenza che ammette l'uso del principio della "ragione piu' liquida" in ipotesi peculiari, ma la Corte sottolinea che non è trasferibile automaticamente al processo penale ordinario.
La modifica dell'art. 274 lett. c) ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che questa novellazione ha normativizzato il principio che l'attualità del pericolo deve essere specificamente valutata dal giudice in relazione al tempo trascorso e alle caratteristiche del caso.
Richiamati perché il Tribunale aveva limitato la posizione di Lezzi al reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) mentre il PM contestava anche reati più gravi; la Corte nota l'errata o sommaria qualificazione del Tribunale ma ritiene comunque inammissibile il ricorso per genericità e carenza di specificità.
Massime di principio
- Il Tribunale della libertà, in caso di appello del pubblico ministero contro il diniego del GIP, deve riesaminare ex novo sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari e non può limitarsi a un solo profilo senza motivazione completa.
- Il principio della "ragione più liquida" non è automaticamente applicabile nel processo penale: il giudice cautelare non può omettere l'analisi della gravità degli indizi o altri aspetti rilevanti per economia processuale, salvo motivate eccezioni e richiamo esplicito a pronunce che lo consentano in casi particolari.
- Il pubblico ministero non può introdurre in cassazione profili di doglianza diversi da quelli effettivamente dedotti e devoluti al giudice d'appello (violazione della catena devolutiva rende il ricorso inammissibile).
- Per contestare il mancato riconoscimento del pericolo di reiterazione è necessario indicare elementi concreti e recenti (date, modalità, circostanze) idonei a dimostrare l'attualità e la concretezza del periculum libertatis; la sola gravità astratta del reato non basta.
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che sia generico o che non contenga la specificazione degli elementi fattuali indispensabili per verificare l'attualità delle esigenze cautelari o l'effettiva utilità dell'impugnazione (mancanza di interesse).
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