Cassazione Civile, Ordinanza n. 27316/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Aosta. Dalla decisione emerge che il ricorso era stato notificato, ma non depositato nei termini di legge presso la Corte di cassazione. I controricorrenti hanno eccepito anche l'irritualità iniziale della notifica, ma la Corte ha risolto la controversia sul rilievo decisivo dell'omesso deposito del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. entro il termine perentorio. Il ricorrente, inoltre, non si è costituito.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., perché il ricorso era stato notificato ma non depositato nel termine di venti giorni. Ha richiamato il principio secondo cui l'omesso o tardivo deposito del ricorso comporta improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone il deposito del ricorso e degli atti indicati entro il termine perentorio; l'omesso o tardivo deposito comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo si applica alle mere forme, non alla violazione di termini perentori disciplinati da norme speciali.
riconosce al controricorrente il potere di contraddire e di attivarsi per ottenere la declaratoria di improcedibilità in caso di mancato deposito del ricorso.
richiamato come base del procedimento camerale a seguito di proposta del relatore.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso e degli atti prescritti dall'art. 369 c.p.c. entro il termine di legge è requisito processuale essenziale: il suo omesso o tardivo adempimento determina improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La costituzione del resistente non sana la mancata tempestiva produzione del ricorso in cassazione, perché la regola del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non neutralizza la violazione di un termine perentorio.
- Il controricorrente ha interesse e legittimazione a sollecitare la declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente non abbia depositato il ricorso nei termini, potendo ciò incidere anche sulla riproponibilità dell'impugnazione e sulle spese di lite.
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