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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10227/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (14.9.2023) per il reato di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (cosca Carpino). Il ricorrente, difeso dall'Avv. Luigi Falcone, deduceva errata applicazione della legge penale, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la sussistenza del reato associativo (contestando la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Danilo Monti e delle intercettazioni, nonché l'attribuzione di rilievo a frequentazioni e conversazioni ritenute neutre), e censurava l'omessa o carente motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria (anche per il trasferimento all'estero del ricorrente e il cosiddetto tempo silente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il collegio ha richiamato i limiti dell'impugnazione cautelare in Cassazione e ha ritenuto le censure del ricorrente fondate su una diversa rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità salvo che sussista manifesta illogicità o violazione di diritto. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni del collaboratore Monti, ritenute attendibili e già certificate in altro procedimento, e le intercettazioni costituiscono un compendio indiziario congruo a formare gravissimi indizi di appartenenza e intraneità al sodalizio: ammissioni di appartenenza, contatti stabili con sodali anche dopo il trasferimento all'estero, riferimenti a dinamiche interne e ad interessi comuni (es. commercio delle castagne) hanno costituito elementi emblematici di militanza. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., non superata da elementi concreti di recesso dall'associazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte richiama che per integrare la partecipazione non è sufficiente la sola affiliazione formale: occorrono comportamenti emblematici di militanza o un contributo effettivo alla vita dell'organizzazione. Tuttavia tale contributo non richiede necessariamente un apporto causale in senso stretto alla commissione di reati-fine, potendo consistere anche in atti idonei a manifestare la piena adesione e la messa a disposizione del sodalizio.

  • art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)

    In fase cautelare il parametro richiesto è quello dei gravi indizi di colpevolezza, più lieve rispetto al giudizio di merito: non è necessario richiedere la precisione e la concordanza degli indizi richiesta dall'art. 192, comma 2, c.p.p.; è sufficiente che gli elementi probatori fondino una qualificata probabilità di responsabilità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione di esigenze cautelari per reati di associazione mafiosa)

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte conferma che per il reato di cui all'art. 416-bis sussiste una presunzione di permanenza delle esigenze cautelari che può essere superata solo con elementi concreti indicativi del recesso dall'associazione o dell'esaurimento dell'attività associativa. Il solo decorso del tempo o il trasferimento all'estero non sono di per sé idonei a superare la presunzione.

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova e riscontri)

    La Corte ricorda che relazioni qualificate con esponenti apicali e le fonti dichiarative possono costituire riscontro estrinseco ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; tuttavia in sede cautelare non si applicano pienamente i criteri di valutazione probatoria del giudizio di merito previsti dall'art. 192, comma 2.

Massime di principio

  • In sede di giudizio cautelare la Cassazione verifica principalmente la presenza di manifesta illogicità o la violazione di norme di legge nella motivazione del giudice di merito; non può sostituirsi a questultimo in una rivalutazione dei fatti.
  • Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) la sola affiliazione formale non basta: è necessario riscontrare comportamenti emblematici di militanza o una messa a disposizione riconoscibile, anche se non sempre caratterizzata da un apporto causale diretto a reati-fine.
  • Dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, se valutate nel loro complesso e ritenute affidabili e coerenti, possono costituire grave indizio sufficiente per misure cautelari.
  • La presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. trova applicazione nei casi di associazione mafiosa e può essere superata solo da elementi concreti di recesso o cessazione dell'attività associativa; trasferimenti o tempi silenti non sono di per sé risolutivi.
  • Nel procedimento cautelare il grado di specificità richiesto agli indizi è inferiore rispetto al giudizio di merito: la valutazione deve comunque essere logica, completa e sorretta dalle massime di esperienza, pena la censurabilità per manifesta illogicità.

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