Cassazione Civile, Ordinanza n. 15049/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una ditta individuale aveva agito davanti al Tribunale per ottenere, da un lato, l'accertamento negativo del diritto dell'amministrazione regionale a recuperare mediante compensazione una parte degli aiuti comunitari percepiti per gli anni 2015 e 2016 in base ai criteri AGEA e alla disciplina UE e ministeriale sulle imprese in zone svantaggiate; dall'altro, la condanna della Regione alla restituzione di quanto trattenuto per compensazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC e illegittima la compensazione. La Regione aveva proposto appello, accolto dalla Corte territoriale, che aveva rigettato le domande dell'impresa e l'aveva condannata alla restituzione di quanto ottenuto in primo grado. In Cassazione l'impresa aveva proposto ricorso con numerosi motivi, mentre la Regione aveva resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Prima della decisione, il ricorrente principale ha però rinunciato al proprio ricorso, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite formatosi su controversie analoghe; la Regione ha poi sostenuto l'inefficacia del proprio ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rituale rinuncia al ricorso principale. Ha conseguentemente ritenuto automaticamente inefficace il ricorso incidentale condizionato della Regione. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni nomofilattiche e il fatto che le Sezioni Unite avevano deciso questioni analoghe solo in corso di causa. Ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato né per il ricorso principale né per quello incidentale condizionato, poiché tale obbligo non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
attribuisce alla Corte un potere discrezionale sulle spese in caso di rinuncia al ricorso; nel caso concreto è stato esercitato con compensazione integrale per la complessità delle questioni e la sopravvenuta definizione di orientamenti nomofilattici
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato base a cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Regolamento UE n. 1307 del 2013
richiamato solo quale base normativa del sistema di aiuti comunitari oggetto della controversia
D.M. Politiche Agricole 18/11/2014 n. 6513
richiamato solo quale fonte della disciplina applicativa degli aiuti comunitari
Massime di principio
- In caso di rituale rinuncia al ricorso principale per cassazione, il giudizio si estingue e il ricorso incidentale condizionato perde efficacia senza necessità di ulteriore scrutinio nel merito.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La disciplina sulle spese in caso di rinuncia al ricorso per cassazione lascia alla Corte un potere discrezionale, esercitabile anche con compensazione integrale quando la controversia presenti questioni complesse o quando la soluzione nomofilattica sia intervenuta solo in corso di causa.
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