Cassazione Penale, Sentenza n. 45435/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di proprietaria e terza estranea al reato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del Tribunale di Cremona che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP del 10/03/2022. L'oggetto del gravame era la richiesta di restituzione di beni di sua proprietà sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale a carico di terze persone. Il ricorso articolava due motivi volti a censurare il diniego di restituzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore della ricorrente non era munito della procura speciale prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. per i terzi interessati alla restituzione dei beni in materia di misure cautelari reali. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il terzo, portatore di interesse meramente civilistico, non può stare personalmente in giudizio e deve conferire procura speciale al difensore per impugnare provvedimenti restitutori (la mera nomina a difensore di fiducia non è sufficiente). Pur non richiedendosi formule sacramentali, la procura deve esprimere chiaramente la volontà di conferire l'incarico specifico per quella procedura e per le impugnazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
La disposizione è richiamata come base procedurale per il trattamento del ricorso; non incide sul merito sostanziale della questione, ma sul regime processuale applicabile al ricorso.
"stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale"
La Corte interpreta l'art. 100 nel senso che i terzi interessati alla restituzione dei beni, essendo portatori di un interesse civilistico, devono conferire procura speciale al difensore per poter proporre impugnazioni avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per analogia: come nel processo civile il soggetto con interesse civilistico non può stare personalmente in giudizio, nel processo penale il terzo deve ricorrere tramite difensore munito di procura speciale.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, quando tale inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il terzo proprietario interessato alla restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale non può stare personalmente in giudizio: deve conferire una procura speciale al difensore ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La procura speciale non richiede formule sacramentali, ma deve esprimere chiaramente la volontà di conferire al difensore l'incarico specifico per quella procedura e per le impugnazioni (appello e, se del caso, cassazione).
- La semplice nomina del difensore di fiducia per l'assistenza generale non equivale al conferimento della procura speciale necessaria per impugnare provvedimenti in materia di misure cautelari reali.
- Prima di proporre impugnazioni in materia di sequestri o di misure reali, verificare la presenza e la forma della procura speciale; in assenza, sanare la carenza preventivamente per evitare inammissibilità e sanzioni economiche.
- L'inammissibilità per difetto formale può comportare condanne alle spese e irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende quando sia configurabile colpa della parte.
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