Cassazione Penale, Sentenza n. 12218/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, a seguito della declaratoria di inefficacia degli arresti domiciliari per decorrenza dei termini, aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 307 c.p.p. (applicando l'art. 282 c.p.p.) per il reato di furto aggravato. I motivi di ricorso denunciavano vizi di motivazione: in primo luogo l'assenza della "domanda cautelare" da parte del pubblico ministero volta all'applicazione della misura alternativa (ai sensi dell'art. 307 c.p.p.), e in secondo luogo la mancata indicazione delle esigenze cautelari nella motivazione, posto che il parere del Procuratore Generale non conteneva una conclusione sul punto e il pubblico ministero non si era espresso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, anche quando si applicano misure cautelari alternative ex art. 307 c.p.p., sia necessaria la domanda cautelare del pubblico ministero (sebbene non in formule sacramentali), che può risultare dal parere sul'istanza ma solo se in esso sia espressamente esplicitata. All'esame degli atti non è emersa alcuna domanda cautelare relativa alla misura applicata, sicché è stata constatata la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b), c.p.p. Il provvedimento impugnato è stato annullato e il caso rinviato al Tribunale di Firenze, sezione Riesame, per nuovo esame; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Consente l'applicazione di una diversa misura cautelare in luogo di quella dichiarata inefficace; l'applicazione richiede la domanda cautelare del pubblico ministero, che può risultare dal parere ma deve essere espressa
Disciplina l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, misura cautelare alternativa che è stata adottata nel caso concreto ai sensi dell'art. 307 c.p.p.
art. 178, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la nullità processuale rilevabile per la mancanza di atti indispensabili; la Corte ha ritenuto che l'assenza della domanda cautelare integra tale nullità
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma di impugnazione che consente di dedurre il vizio di motivazione; usata per censurare la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla domanda del PM
art. 81, comma secondo; art. 110; art. 625 nn. 2,5,7 cod. pen.
Riferimento agli articoli del codice penale relativi al reato contestato (furto aggravato e concorso), indicati nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- Quando una misura cautelare originaria è dichiarata inefficace per decorrenza dei termini e si applica una misura alternativa ex art. 307 c.p.p., è necessaria la "domanda cautelare" del pubblico ministero: la sua assenza può determinare la nullità del provvedimento (art. 178, lett. b)).
- La domanda cautelare non richiede formule sacramentali, ma deve risultare in modo chiaro e non equivoco, anche se espressa nel parere del Procuratore Generale sull'istanza della difesa.
- Il giudice che applica la misura non può supplire alla mancanza della domanda del pubblico ministero; l'assenza di tale richiesta è vizio formale rilevante e porta, in genere, all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe verificare e documentare in atti la presenza della richiesta del pubblico ministero o sollecitarla, e può dedurre la nullità se tale richiesta non è rinvenibile.
- In sede di nuovo esame il giudice dovrà valutare nuovamente le esigenze cautelari e la congruità della misura alternativa, garantendo che la posizione del pubblico ministero sia espressa e registrata negli atti.
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