Cassazione Penale, Sentenza n. 43976/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per cinque indagati e aveva disposto l'immediata scarcerazione di Attini Antonio, denunciando: (i) errata esclusione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis c.p.), ritenendo che le modalità "paramilitari" dell'assalto al caveau di Calcinato e la provenienza cerignolese degli esecutori richiamassero consorterie mafiose (Piarulli‑Ferraro e Di Tommaso); (ii) errata esclusione dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" in relazione ai legami tra alcuni indagati e clan calabresi/pugliesi; (iii) ingiustificata scarcerazione di Attini, nonostante prove indiziarie del suo ruolo di ospite/autista, disponibilità di locali e strumenti usati dal gruppo, uso di utenze e tentativi di occultamento e false dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi del PM e confermato la motivazione del Tribunale del Riesame. In particolare, ha condiviso che, sebbene l'azione potesse apparire "paramilitare" e indicasse un gruppo organizzato, le risultanze investigative non dimostravano la presenza del carattere intimidatorio specifico e della funzione assoggettante tipici del "metodo mafioso"; analogamente non è emersa prova sufficiente della specifica "agevolazione mafiosa". Quanto alla posizione di Attini, il Tribunale aveva valutato i dati indiziari come insufficienti per la misura cautelare; la Cassazione ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate (vietato rinnovare la valutazione probatoria di merito), ritenendo la motivazione del Tribunale congrua e priva di manifesta illogicità. Quindi il ricorso è stato rigettato e l'ordinanza del Tribunale del Riesame è stata confermata.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (metodo mafioso e agevolazione)
L'aggravante richiede che la condotta evochi nella vittima la condizione di assoggettamento propria della mafia; non basta l'azione organizzata o "paramilitare" né la comune provenienza territoriale degli autori: occorre evidenza della capacità intimidatoria e della percezione, da parte delle vittime o dell'ambiente, di trovarsi davanti a un'organizzazione di tipo mafioso
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza per misure cautelari)
La valutazione dei gravi indizi spetta al giudice del merito; in sede di legittimità la Corte verifica solo la presenza di motivazione adeguata e l'assenza di manifesta illogicità o violazioni di legge, non può rinnovare il giudizio sulla prova
Le specifiche fattispecie contestate descrivono il quadro di reato (concorso, programmazione e realizzazione di un assalto al caveau con modalità violente e armate); la qualificazione aggravata ai sensi dell'art. 416‑bis richiede ulteriori elementi che attestino il carattere mafioso della condotta
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante del "metodo mafioso" non è sufficiente la mera organizzazione paramilitare o la comune provenienza territoriale degli autori: è necessario dimostrare che la condotta abbia creato (o fosse idonea a creare) una percezione di assoggettamento o timore riconducibile a una consorteria mafiosa.
- L'aggravante di "agevolazione mafiosa" richiede elementi che colleghino concretamente l'azione al vantaggio o alla collaborazione con un'associazione mafiosa; conversazioni o legami di conoscenza, da soli, possono essere insufficienti se non comprovano la connessione funzionale con il clan.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare in Cassazione, il controllo è limitato alla verifica di legittimità e di coerenza motivazionale: la Corte non può riconsiderare liberamente la valutazione del peso probatorio operata dal giudice del merito.
- La decisione di applicare o escludere aggravanti connesse a fenomeni mafiosi deve essere adeguatamente motivata con riferimento alla percezione esterna della forza intimidatrice e al contesto territoriale; assenze di "alta intensità mafiosa" nel territorio possono pesare sulla valutazione.
- Nel valutare la responsabilità soggettiva di un 'ospite' o 'autista' di componenti di un gruppo delinquenziale per misure cautelari, occorre che gli indizi indichino una consapevolezza o partecipazione al progetto criminoso; la mera presenza, disponibilità di locali o presenza di strumenti non chiarisce automaticamente il dolo senza elementi probatori decisivi.
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