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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16790/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per concorso in estorsione ai danni di Eugenio Piro, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava: difetto di motivazione; insufficiente gravità indiziaria soprattutto rispetto alla sua condotta personale (sosteneva di aver agito per proteggere un amico e non per lucro); la possibile riconducibilità della sua condotta alla fattispecie della truffa ("truffa vessatoria"); l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; e l'errata valutazione delle esigenze cautelari, fondate secondo il ricorrente su una presunzione automatica derivante dall'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo (generico). Ha invece accolto i rilievi relativi a gravità indiziaria e qualificazione giuridica, rilevando che nell'ordinanza impugnata mancavano informazioni decisive sul fatto essenziale: le ragioni per cui Ruffolo smise di molestare Piro. Tale dato è decisivo per distinguere se la cessazione delle molestie sia avvenuta spontaneamente (suscettibile di portare a una qualificazione come truffa) oppure in conseguenza di un'effettiva capacità di impedire le condotte molestatorie (configurando l'estorsione). La Corte ha altresì osservato che la motivazione sulla circostanza aggravante di stampo mafioso era succinta e copiata dall'ordinanza applicativa, e che dagli elementi emergeva piuttosto un fine di profitto personale di Manzo, non il finanziamento della cosca. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e gli atti rinviati al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.), con indicazione di integrare la motivazione sui punti evidenziati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte richiede motivazione puntuale quando si asserisce l'aggravante di stampo mafioso: occorre dimostrare modalità tipiche della minaccia mafiosa e l'utilizzo della condotta per favorire il sodalizio; nel caso concreto gli elementi non permettevano di ritenere provato che Manzo avesse agito per finanziare la cosca

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per la rimessione degli atti al giudice competente dopo annullamento dell'ordinanza cautelare

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte invita a valutare la possibile sussunzione della condotta nella truffa (cd. "truffa vessatoria") quando il presunto pericolo è inesistente o deriva da elementi non riconducibili all'agente; la distinzione tra truffa ed estorsione dipende dall'effettiva esistenza e dall'origine della minaccia e dalla capacità dell'agente di farla cessare

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione da truffa è decisivo stabilire se la minaccia o il pericolo sia reale e attribuibile all'agente oppure immaginario o sopravvenuto: se la vittima paga per un pericolo non creato né impedibile dall'agente, può configurarsi truffa; se invece l'agente è in grado di far cessare o impedire la condotta molesta e ne condiziona la cessazione al pagamento, può configurarsi estorsione
  • La gravità indiziaria per misure cautelari deve valutare la posizione personale dell'indagato e non limitarsi a trasporre pedissequamente le emergenze probatorie o le conclusioni tratte rispetto ad altri coindagati
  • Quando è dedotta l'aggravante di stampo mafioso il giudice deve motivare specificamente in che modo la condotta presenti le caratteristiche e gli scopi tipici della minaccia mafiosa (intimidazione di particolare intensità/qualità, vantaggio per il sodalizio, etc.) e non è sufficiente un richiamo generico
  • In caso di lacune probatorie su elementi decisivi (es. cause della cessazione delle molestie), il giudice di merito deve integrare la motivazione o disporre accertamenti supplementari prima di confermare misure coercitive
  • La sussistenza di esigenze cautelari non può fondarsi su presunzioni legali non adeguatamente motivate: vanno valutati anzianità dei fatti, precedenti personali e ogni elemento favorevole all'indagato
  • Il rigetto parziale dell'impianto accusatorio rispetto a specifiche qualificazioni giuridiche impone al giudice del riesame di riconsiderare le esigenze cautelari alla luce della qualificazione corretta e della specifica responsabilità individuale

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