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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37044/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la sua condanna per il reato indicato nel provvedimento come previsto dall’art. 73 del D.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all’art. 483 c.p. Con sei motivi ha dedotto: 1) violazione degli artt. 483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 2699 c.c. e dell’art. 1, comma 4-ter, del «D.M. MEF», nonché vizio di motivazione sull’elemento oggettivo e difetto di tipicità; 2) violazione dell’art. 47 c.p. e vizio di motivazione sulla definitività delle violazioni o morosità, sul superamento della soglia rilevante e sull’elemento soggettivo; 3) violazione degli artt. 42, 43 e 47 c.p. e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo; 4) vizio di motivazione sull’esclusione del falso inoffensivo; 5) violazione dell’art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione sull’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità; 6) violazione dell’art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La difesa ha inoltre depositato una memoria, ribadendo la ritualità e fondatezza dell’impugnazione e contestando il decreto di assegnazione del procedimento alla Sezione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi formulavano enunciati assertivi, senza una critica specifica e compiuta alla motivazione della sentenza d’appello; quanto alla ricostruzione del fatto, non era stato ritualmente dedotto il travisamento della prova, che non può essere prospettato mediante richiami parcellizzati o una mera rassegna degli elementi acquisiti. Le censure di violazione di legge reiteravano allegazioni già disattese dalla Corte territoriale, che aveva motivato sulla tipicità e offensività del fatto, sull’elemento soggettivo, sull’esclusione della particolare tenuità facendo riferimento agli elementi dell’art. 133, comma 1, c.p., e sul diniego delle attenuanti generiche indicando gli elementi ritenuti prevalenti nell’esercizio del potere discrezionale. La memoria non ha mutato l’esito; la contestazione del decreto di assegnazione è stata disattesa, poiché l’indicazione preliminare della possibile causa d’inammissibilità nell’avviso ex art. 610, comma 1, c.p.p. non costituisce una contestazione formale vincolante per il collegio. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La dichiarazione d’inammissibilità lascia ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    sia in ordine alla sussistenza di un fatto tipico offensivo

    La Corte rileva che la sentenza d’appello aveva già esaminato la sussistenza di un fatto tipico e offensivo e che il ricorso non aveva articolato una critica specifica a tale motivazione.

  • art. 47 c.p.

    sia rispetto all'elemento soggettivo

    La censura relativa all’elemento soggettivo è stata ritenuta generica e meramente reiterativa delle allegazioni già disattese dalla Corte territoriale.

  • art. 42 c.p.

    sia rispetto all'elemento soggettivo

    La Corte considera già esaminata dalla sentenza impugnata la questione dell’elemento soggettivo e giudica priva di specificità la doglianza che la ripropone.

  • art. 43 c.p.

    sia rispetto all'elemento soggettivo

    La doglianza riferita all’elemento soggettivo, pur richiamando la norma, non offre una critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 131-bis c.p.

    all'esclusione della tenuità (fondata sul congruo riferimento agli elementi previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.)

    La valutazione sull’esclusione della particolare tenuità è adeguatamente motivata quando richiama in modo congruo gli elementi indicati dall’art. 133, comma 1, c.p.; una censura meramente assertiva non supera tale motivazione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    all'esclusione della tenuità (fondata sul congruo riferimento agli elementi previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.)

    Gli elementi di cui all’art. 133, comma 1, c.p. possono fondare la motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    rispetto alle quali ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato

    Il diniego delle attenuanti generiche è motivato quando il giudice indica gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nell’esercizio del proprio potere discrezionale.

  • art. 133 c.p.

    rispetto alle quali ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato

    Gli elementi considerati ai fini della commisurazione della pena possono essere utilizzati dal giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche, purché ne indichi quelli ritenuti prevalenti.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    all'enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dal Magistrato delegato per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., «non può assegnarsi [...] il significato di contestazione formale della causa d'inammissibilità del ricorso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito»

    L’indicazione nell’avviso di fissazione dell’udienza della causa d’inammissibilità individuata in sede preliminare è un giudizio orientativo, non una contestazione formale che imponga un contraddittorio difensivo simmetrico.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; quando l’inammissibilità è colposa, può inoltre essere disposto il versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in enunciati assertivi o nella riproposizione generica di allegazioni già disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante richiami isolati o una mera rassegna degli elementi presenti negli atti; deve essere formulato ritualmente e in modo specifico.
  • La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è congrua se richiama adeguatamente gli elementi di cui all’art. 133, comma 1, c.p.; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con tale valutazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. che ha ritenuto prevalenti nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
  • L’indicazione, nell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 610 c.p.p., della causa d’inammissibilità individuata nella fase preliminare ha valore orientativo e non vincola il collegio né costituisce una contestazione formale che imponga un contraddittorio difensivo simmetrico.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; quando è riconducibile a colpa del ricorrente, può conseguire anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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