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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29907/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con condanna per resistenza/violenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto, in modo generico, la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando la mancata verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha però rilevato sia l'insanabile genericità dell'impugnazione, sia soprattutto l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, quando si deduca il vizio di violazione di legge per omessa verifica ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo nei casi tassativamente previsti.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna definita con patteggiamento.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna definita con patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti; la decisione impugnata è stata emessa ai sensi di tale disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste; esclude il ricorso fondato sulla mera dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata verifica delle cause di proscioglimento.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre, come vizio di violazione di legge, la sola mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • L'impugnazione che si risolva in una deduzione del tutto generica non supera il vaglio di ammissibilità, soprattutto quando sia proposta contro una sentenza di patteggiamento soggetta a un regime impugnatorio speciale e restrittivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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