Ordinanza n. 3325/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; -della determinazione n. G05519 del 7.05.2025 adottata dalla Direzione regionale “Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR” recante nomina della Commissione giudicatrice; -della determinazione n. G12869 del 7.10.2025 adottata dalla diversa Direzione regionale “Trasformazione Digitale e Procurement” recante sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice; -Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’avv. Stefania Ricci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement; -nota prot. n. 764705 del 24/07/2025 con cui l’avv. Stefania Ricci, a seguito del conferimento di cui al punto precedente, in virtù del quale ha assunto il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto di beni e servizi per la Regione Lazio e le Aziende sanitarie del Lazio, ha segnalato l’opportunità di essere sostituita quale Presidente della commissione giudicatrice a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; nonché per la dichiarazione di inefficacia della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLYGON con socio unico il 19.5.2026: per l’annullamento degli stessi atti gravati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Mte Medical Technology and Engineering s.r.l. il 25.5.2026: relativamente al LOTTO 2 di gara: - della Determinazione n. G04315 dell’01/04/2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, di aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; - dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche virtuali e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13/05/2025 (di apertura delle offerte tecniche), i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28/05/2025, n. 2 del 4/06/2025, n. 3 del 12/06/2025, n. 4 del 17/06/2025, n. 5 del 24/06/2026, n. 6 del 25/06/2025 (di avvio dell’esame delle offerte tecniche per il lotto 2), n. 7 del 26/06/2025 (di prosecuzione di detto esame), n. 8 del 30/06/2025, n. 9 del 6/11/2025, n. 10 del 11/11/2025, n. 11 del 14/11/2025, n. 12 del 17/11/2025, n. 13 del 20/11/2025, n. 14 del 24/11/2025, n. 15 del 2/12/2025, n. 16 del 30/01/2026 (di inserimento in piattaforma dei punteggi tecnici complessivi), n. 3 del 30/01/2026 (di apertura in seduta virtuale delle offerte economiche), seduta riservata del 16/02/2026 (di verifica della congruità delle offerte) e 10/03/2026 (di disamina dei riscontri in ordine a detta verifica), del 12/03/2026 (relativa ai controlli ex artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023), del 27/03/2026 (di verifica delle richieste di secretazione delle offerte tecniche); - della Determinazione n. G05002 del 18/04/2025 di ammissione di tutti i partecipanti all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e dei verbali delle sedute virtuali e riservate con essi approvati (verbale n. 1 del 3/4/2025, n. 1 del 3/4/2025 e n. 2 del 14/4/2025); - di ogni verbale, provvedimento e/o altro atto, ancorché di estremi e tenore sconosciuti, con cui Polygon S.p.A. è stata ammessa e mantenuta in gara nonostante le censure di cui infra; - di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara centralizzata regionale per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, unitamente agli atti della procedura, alla composizione e sostituzione della commissione giudicatrice e agli atti di ammissione dei concorrenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara centralizzata della Regione Lazio, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la nomina e la sostituzione del presidente della commissione giudicatrice, i verbali delle sedute di gara e gli atti di ammissione dei partecipanti. Ha chiesto la sospensione cautelare, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Con motivi aggiunti ha riproposto l'impugnazione degli stessi atti. La controinteressata aggiudicataria o concorrente ha proposto ricorso incidentale escludente, contestando, con riferimento al lotto 2, l'ammissione e il mantenimento in gara della ricorrente e impugnando l'aggiudicazione, i verbali, gli atti di ammissione e gli ulteriori atti della procedura. Il TAR ha rilevato che le censure del ricorso introduttivo investono la legittimità dell'intera procedura e che le questioni dei motivi aggiunti sono quasi specularmente contrapposte a quelle dedotte nel ricorso incidentale, rendendo necessario un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni dedotte, potenzialmente idonee a incidere sull'intera procedura di gara, e quelle contrapposte nel ricorso incidentale escludente richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e debbano essere esaminate nel merito. Quanto al periculum in mora, ha considerato il pregiudizio prospettato dalla ricorrente suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale e quindi pienamente reversibile. Nel bilanciamento degli interessi ha fatto prevalere l'interesse pubblico generale alla continuità della fornitura del servizio e alla certezza delle procedure di gara. Ha fissato l'udienza pubblica per il merito al 20 ottobre 2026 e ha rinviato al merito la decisione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
previsione non riportata nel testo
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con valutazione della necessità di un approfondimento in sede di merito e del bilanciamento degli interessi contrapposti.
previsione non riportata nel testo
Gli articoli sono richiamati tra gli atti di gara relativi ai controlli sui requisiti dei concorrenti; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure incidono sulla legittimità dell'intera procedura di gara e sono contrapposte a un ricorso incidentale escludente con questioni speculari, il giudice può rimettere l'approfondimento delle questioni alla fase di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dei motivi.
- Il pregiudizio derivante dalla mancata sospensione di un'aggiudicazione non integra un danno cautelarmente irreversibile quando possa essere integralmente ristorato mediante equivalente patrimoniale.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla continuità della fornitura di un servizio e alla certezza delle procedure di gara può prevalere sull'interesse del concorrente alla sospensione dell'aggiudicazione, quando il pregiudizio dedotto sia reversibile e risarcibile per equivalente.
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