Cassazione Penale, Sentenza n. 25198/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Pedditzi con sentenze della Corte d'appello di Cagliari, perché sopravveniva nel quinquennio una condanna per reato antecedente alla prima condanna che, cumulata alla sospesa, superava il biennio (violazione dell'art. 168 cod. pen.). Inoltre si contestava che la causa ostativa alla concessione del beneficio, ignota al giudice di primo grado, fosse invece nota al giudice d'appello che non aveva revocato il beneficio, determinando la questione se l'omessa revoca in appello potesse precludere la revoca in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva respinto la richiesta di revoca e ha disposto il rinvio al Tribunale quale giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero. La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado e non sia stata decisa in modo da formare giudicato nel processo di cognizione; l'omessa revoca del giudice d'appello non crea automaticamente preclusione se la questione non è stata devoluta o sollecitata e non vi è stata statuizione.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (commi 1, 2 e 3)
Il comma 1 disciplina la revoca 'di diritto' della sospensione condizionale quando la pena cumulata supera il biennio; il comma 2 disciplina la revoca facoltativa riservata al giudice della cognizione; il comma 3 riguarda la revoca per beneficio illegittimamente concesso. La sentenza distingue revoca obbligatoria (comma 1 e 3) e revoca facoltativa (comma 2) e riconosce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare nei casi obbligatori o di illegittimità se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado e non è stata deciso in modo da formare giudicato.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revoca della sospensione condizionale quando non sia disposta con la sentenza di condanna per altro reato; la Corte lo interpreta come norma che legittima l'intervento in esecuzione per dichiarare la revoca del beneficio illegittimamente concesso.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in pejus vincola il giudice d'appello adito solo dall'imputato e impedisce al giudice di appello di revocare d'ufficio benefici quando ciò aggraverebbe la posizione dell'imputato; la Corte precisa però che questo divieto non impedisce la pronuncia di revoca obbligatoria prevista dalla legge.
art. 164, comma 4, cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato dalla giurisprudenza come riferimento alle ipotesi di invalidità nell'applicazione del beneficio; la Corte richiama orientamenti secondo cui, se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, anche se la stessa informazione risultava nel fascicolo acquisibile dal giudice d'appello, purché il punto non sia stato deciso in modo da formare giudicato.
- L'omessa revoca da parte del giudice d'appello non costituisce automaticamente una statuizione idonea a precludere la revoca in esecuzione, salvo che la questione sia stata effettivamente devoluta e decisa (o che vi sia stata una specifica richiesta e relativa statuizione).
- Occorre distinguere tra revoca obbligatoria (art.168, comma 1 e comma 3) e revoca facoltativa (art.168, comma 2): la prima può essere pronunciata anche dal giudice dell'esecuzione se sussistono le condizioni di legge; la seconda è rimessa al giudice della cognizione ed è soggetta al divieto di reformatio in pejus.
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente la presenza di cause ostative alla concessione del beneficio.
- Se nel processo d'appello la causa ostativa era documentalmente nota e il giudice d'appello si è pronunciato sul punto (anche negativamente), tale decisione può assumere efficacia preclusiva; ma se non vi è stata alcuna statuizione, il potere di revoca in sede esecutiva rimane esperibile dal pubblico ministero.
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