Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05494/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della condanna pronunciata nei due gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per due capi di imputazione: un furto in abitazione aggravato e il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In cassazione deduce, da un lato, vizio di motivazione e violazione di legge, e dall'altro violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno o della riparazione ex art. 62 n. 6 c.p. La Corte rileva tuttavia che le censure riproducono in modo sostanzialmente identico questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza un confronto effettivo con le argomentazioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    norma richiamata quale base del capo di imputazione relativo al furto in abitazione/aggravato, già ritenuto sussistente nei giudizi di merito

  • art. 61 cod. pen.

    richiami alle circostanze aggravanti contestate in relazione al primo capo

  • art. 493-ter cod. pen.

    norma richiamata quale base del secondo capo di imputazione relativo all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    attenuante invocata dal ricorrente per mancata applicazione, ritenuta non validamente dedotta in cassazione perché priva di confronto con la motivazione di merito

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicitamente applicata nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre le medesime doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale e autonoma alle ragioni poste a base della decisione di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • La mancata applicazione di un'attenuante non può essere utilmente dedotta in cassazione se la censura non si misura con gli argomenti con cui il giudice di appello l'ha già esclusa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.