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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34638/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla declaratoria di decadenza dal diritto alla NASpI pronunciata in appello nei confronti di un assicurato che, dopo aver percepito il trattamento di disoccupazione, non aveva comunicato all'INPS un reddito conseguito in qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice. In primo grado la domanda dell'assicurato era stata accolta; la Corte d'appello, in riforma, ha ritenuto sufficiente e specifico l'atto di appello dell'INPS e ha affermato che sussistesse l'obbligo di comunicazione anche se il reddito era inferiore alla soglia utile per la riduzione della prestazione. Con il ricorso per cassazione il beneficiario ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'INPS fosse generico e privo di specifiche censure alla decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, assumendo che non vi fosse obbligo di comunicazione perché non era iscritto alla gestione commercianti né alla gestione separata e non aveva svolto alcuna attività lavorativa nella società familiare, avente ad oggetto la gestione di immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'atto di appello dell'INPS fosse sufficientemente specifico perché conteneva una critica chiara alla sentenza di primo grado, individuando l'errore nella mancata considerazione del reddito non comunicato e indicando la tesi giuridica contraria. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 sussiste solo quando il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, e che, per le società di persone, occorre verificare se il socio abbia effettivamente prestato attività lavorativa per la realizzazione dell'oggetto sociale. Poiché la sentenza impugnata aveva affermato l'obbligo senza accertare se il ricorrente, quale socio accomandatario, avesse svolto attività lavorativa nella società, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di genericità dell'appello, valorizzando la sufficiente specificità delle ragioni di critica alla decisione di primo grado.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 342 c.p.c. per escludere la genericità dell'atto di appello nel rito del lavoro.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015

    attività lavorativa autonoma o di impresa individuale

    L'obbligo di comunicazione all'INPS sussiste solo in presenza dello svolgimento di un'attività lavorativa; non basta la mera percezione di un reddito fiscalmente rilevante.

  • art. 11 d.lgs. n. 22/2015

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sul regime della NASpI, senza che nella motivazione sia svolta un'autonoma interpretazione della norma.

  • d.P.R. n. 917/1986

    La Corte esclude che la qualificazione fiscale del reddito sia decisiva ai fini dell'obbligo di comunicazione previsto per la NASpI.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello in materia lavoristica, la specificità dei motivi va verificata avendo riguardo alla presenza di una critica intellegibile e puntuale alla ratio della decisione impugnata, non essendo necessaria una formulazione sacramentale.
  • L'obbligo di comunicazione all'INPS dei redditi ai fini della NASpI non dipende dalla mera esistenza di un reddito, ma richiede che il beneficiario abbia effettivamente intrapreso e svolto un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
  • Nel caso di socio di società di persone, la verifica sull'obbligo di comunicazione richiede un accertamento in fatto circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito della società, non potendo fondarsi soltanto sulla qualità di socio o sulla natura del reddito percepito.
  • La rilevanza previdenziale della comunicazione non può essere desunta automaticamente dalla qualificazione tributaria del reddito, poiché il parametro normativo è l'attività lavorativa concretamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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