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Ordinanza

Ordinanza n. 10325/2026 - Roma, Sezione 3

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 7 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202602357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di accesso del 7 gennaio 2026 e parziale rigetto dell'istanza da parte dell'Università

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi agli esiti degli esami di profitto sostenuti nell'ambito del cosiddetto semestre filtro, propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, disciplinato dal decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. Avendo riportato esito insufficiente in entrambi gli appelli, ha presentato istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 al Ministero, all'Università e agli enti coinvolti. Con il ricorso ha contestato il silenzio serbato dal Ministero e il parziale rigetto opposto dall'Università. Nella fase ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha dichiarato che parte della documentazione era stata trasmessa nelle more, insistendo soltanto sull'ostensione dei verbali di correzione individuali, relativi alle attività compiute dai singoli commissari, ricompresi nella richiesta di cui alla lettera f) dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla documentazione già trasmessa dal Ministero e dall'Università in riscontro all'istanza di accesso, poiché tale ostensione ha soddisfatto l'interesse del ricorrente su quella parte della richiesta. Ha invece respinto la richiesta residua relativa a ulteriori verbali individuali di correzione, rilevando che non vi era alcuna evidenza dell'esistenza di documenti ulteriori rispetto a quelli già trasmessi. Il giudice ha precisato che l'accesso documentale presuppone l'esistenza dei documenti richiesti e non può essere utilizzato per ottenere un controllo sulla correttezza delle operazioni amministrative o della procedura, questioni estranee al thema decidendum dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese della fase sono state poste in solido a carico dell'Università, del Ministero e del Cineca, per euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale può essere esercitato con riferimento a documenti amministrativi esistenti.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale nella materia dell'accesso; nella fase esaminata il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere per la documentazione già ostesa e decidere sulla richiesta residua.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina, secondo quanto riportato nel provvedimento, il semestre filtro e gli esami propedeutici all'accesso e all'immatricolazione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale di accesso documentale presuppone l'esistenza dei documenti richiesti; l'amministrazione non può essere condannata all'ostensione di documenti ulteriori quando non vi sia evidenza della loro esistenza.
  • Il giudizio in materia di accesso non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato sulla correttezza dell'operato amministrativo o della procedura, quando la questione non riguarda l'ostensione di documenti esistenti.
  • La trasmissione, nelle more del giudizio, della documentazione richiesta soddisfa l'interesse del richiedente limitatamente a quella documentazione e determina la cessazione della materia del contendere su tale parte della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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