Ordinanza n. 3153/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto m pi. A00DGOSV registro ufficiale U.0115177 del 29.04.2026 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha rigettato la domanda n. 20434 inoltrata il 17/07/2022 volta al riconoscimento del titolo di “Docente di sostegno per l'integrazione e l'inclusione delle persone con necessità speciali” conseguito in Romania il 14.07.2022 presso l'Università “Petre Andrei” di Iasi; b) per quanto di ragione, seppur non direttamente lesiva, della nota (priva di protocollo) del 29.04.2026 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha notificato la “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241. Istanza acquisita a protocollo n. 29313”, domanda n. domanda n. 20434 inoltrata il 17/07/2022 volta al riconoscimento del titolo di “Docente di sostegno per l'integrazione e l'inclusione delle persone con necessità speciali” conseguito in Romania il 14.07.2022 presso l'Università “Petre Andrei” di Iasi; c) per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale e che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi soprattutto includendovi la solo simulata attività istruttoria valutativa del percorso studiorum ancorchè mai resa nota in uno a qualsivoglia eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, previa corretta valutazione del titolo estero conseguito e del complessivo percorso studiorum, ad ottenere la piena validazione dello stesso ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie per le supplenze per la classe di concorso ADSS nelle fasce riservate agli specializzati; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di validazione piena ed incondizionata del titolo estero conseguito e del complessivo percorso studiorum e, dunque, per il riconoscimento dello stesso ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie per le supplenze per la classe di concorso ADSS nelle fasce riservate agli specializzati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo estero di docente di sostegno conseguito in Romania, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di riconoscimento del titolo rumeno di docente di sostegno per l'integrazione e l'inclusione delle persone con necessità speciali, chiedendone l'annullamento previa sospensione, nonché l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per supplenze nella classe di concorso ADSS e la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di validazione. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, l'inadeguata valutazione dell'iter formativo estero, del piano analitico del corso di studi e dell'esperienza professionale maturata; l'illegittimità del rilievo concernente l'assenza di natura abilitante del titolo; l'insufficiente motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi e la mancata considerazione della possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il diniego ministeriale fino alla scadenza del contratto di insegnamento sul sostegno, prevista per il 30 giugno 2026. A un primo esame sommario, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione estera, inclusi il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale. Ha inoltre rilevato che la questione dell'assenza di natura abilitante del titolo era già stata risolta dall'Adunanza plenaria n. 18-22/2022; che la motivazione sulle divergenze formative doveva essere rigorosa, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei lavoratori; e che le differenze formative potevano essere superate mediante adeguate misure compensative. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 20 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione ministeriale dei motivi ostativi, impugnata dalla ricorrente quale atto connesso al diniego finale.
art. 30, comma 2, c.p.a.
condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di pieno riconoscimento del titolo; l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La norma costituisce la base processuale per l'accoglimento della domanda cautelare e la sospensione temporanea del diniego.
Adunanza plenaria, sentenze nn. 18-22/2022
le argomentazioni ostative inerenti all’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 18-22/2022)
Il rilievo dell'assenza di natura abilitante del titolo non può essere posto, di per sé, a fondamento del diniego, alla luce dell'orientamento richiamato dal giudice.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente esaminato la documentazione completa dell'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale maturata nel settore.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, la sola assenza di natura abilitante del titolo non è sufficiente a giustificare il diniego quando la questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
- Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, anche considerando gli obblighi derivanti dal diritto europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; l'amministrazione deve quindi valutare tale possibilità prima di negare il riconoscimento del titolo.
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