Ordinanza n. 3154/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con provvedimento prot. n. 0110397 del 20/04/2026; b) di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di diniego o mancato riconoscimento del titolo conseguito all’estero, adottato il 20 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale e gli atti connessi, lamentando in sostanza l’inadeguata valutazione del proprio iter formativo svolto all’estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché dell’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. La contestazione riguardava anche l’argomentazione amministrativa relativa all’assenza di natura abilitante del titolo e la valutazione delle divergenze tra i programmi formativi dell’ordinamento estero e quello italiano. Il ricorrente ha rappresentato inoltre il pregiudizio derivante dalla pendenza del contratto di insegnamento su sostegno, con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione estera, incluso il piano analitico del corso, e l’esperienza professionale del ricorrente. Ha inoltre considerato già risolta dall’Adunanza plenaria la questione dell’assenza di natura abilitante del titolo, richiamando le pronunce nn. 18-22 del 2022. Il TAR ha ritenuto che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi dovesse essere rigorosa, anche in relazione al diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e agli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Ha infine osservato che le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione al contratto di insegnamento su sostegno in corso, la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La disposizione consente la concessione della tutela cautelare quando, nella fase sommaria, risultano presenti i presupposti per sospendere temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato; nel caso concreto la sospensione è stata limitata fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, l’amministrazione deve valutare in modo completo il percorso formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo può essere limitata temporalmente fino alla scadenza del rapporto o del contratto la cui prosecuzione è posta a rischio dall’atto impugnato, quando tale limite consente di tutelare provvisoriamente la posizione del ricorrente.
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