Ordinanza n. 3159/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l'USR Emilia-Romagna ha disposto l'assegnazione del ricorrente per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2025/26 alla Scuola -OMISSIS- - “-OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo grazie alla nota prot. -OMISSIS-del 21.04.2026 del medesimo Istituto Tecnico Economico Statale “Roberto -OMISSIS-”; - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”; (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026”; - (per quanto occorrer possa) del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la definizione dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa - per quanto occorrer possa - la nota prot. -OMISSIS- con cui l'I.T.S.E. “-OMISSIS-” ha comunicato al ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell'esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, a una determinata sede per lo svolgimento dell'esame di Stato 2025/2026, nonché gli atti connessi relativi all'organizzazione dell'esame
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a esame)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna con cui è stato assegnato a una sede scolastica per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento, non comunicato direttamente, sarebbe stato conosciuto mediante una nota dell'istituto scolastico. Sono state inoltre impugnate, per quanto occorrer potesse, le circolari ministeriali relative ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, alla formazione delle commissioni e il decreto ministeriale sull'organizzazione e lo svolgimento dell'esame, nonché la comunicazione delle date degli esami preliminari. Il giudice ha rilevato, nella fase cautelare, che né l'atto di assegnazione né gli elementi successivamente depositati dall'amministrazione consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito per individuare la sede, rendendo necessario un riesame alla luce dei criteri normativi applicabili e delle preferenze espresse dal candidato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'assegnazione a una specifica sede, ma ordinando all'amministrazione di riesaminare la posizione del candidato. Il riesame dovrà essere effettuato applicando i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare ministeriale 10 novembre 2025, n. 74346, secondo l'interpretazione della giurisprudenza consolidata, e tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. L'attività amministrativa dovrà svolgersi in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. L'ordinanza richiama l'accoglimento già disposto con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. e ravvisa il fumus nella non agevole ricostruibilità della motivazione dell'assegnazione. La valutazione del periculum è implicita nell'esigenza di assicurare tempestivamente la partecipazione all'esame. La trattazione del merito è stata fissata al 23 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base del decreto monocratico con cui era stata già accolta l'istanza di misure cautelari.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi che l'amministrazione deve applicare nel riesame dell'assegnazione della sede di esame.
par. 3 della circolare 10 novembre 2025, n. 74346
Integra i criteri applicabili all'assegnazione della sede e deve essere considerato dall'amministrazione insieme alle preferenze espresse dal candidato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il provvedimento amministrativo di assegnazione di una sede d'esame non consente di ricostruire agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione, sussiste il fumus necessario per ordinare il riesame della posizione dell'interessato.
- Il riesame dell'assegnazione della sede per lo svolgimento di un esame di Stato deve essere effettuato applicando i criteri normativi e amministrativi pertinenti e tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.
- Quando l'esecuzione dell'atto può incidere sulla possibilità di partecipare regolarmente a un esame di Stato, il riesame amministrativo disposto in sede cautelare deve essere svolto in tempi compatibili con la concreta partecipazione del candidato alla prova.
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