Ordinanza n. 3151/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della comunicazione di rigetto prot. n. 108011 del 16/4/2026 del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione di rigetto dell’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, e successive modifiche, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE prot. n. 24749 del 30/9/2022; 2. nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedere rivalutato e riconosciuto il proprio titolo come valevole ad essere valutato ai fini del riconoscimento finalizzato all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado ADSS;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, presentata ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali dell'Unione europea, chiedendo anche la rivalutazione e il riconoscimento del titolo ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. È stata inoltre censurata la rilevanza attribuita all'assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi dei diversi ordinamenti, prospettando il contrasto con il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali e con gli obiettivi di circolazione dei lavoratori e rafforzamento del mercato interno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e, confermando il precedente decreto cautelare, ha sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto fino alla scadenza, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento di sostegno svolto dalla ricorrente. Il Collegio ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero e l'esperienza professionale. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria n. 18-22/2022; che le divergenze tra i programmi formativi dovevano essere motivate rigorosamente, alla luce della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche; e che le differenze formative potevano essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione alla prossima scadenza del contratto di insegnamento. La trattazione di merito è stata fissata per il 20 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 206/2007
Disciplina richiamata quale base normativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, in attuazione della direttiva 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata quale disciplina europea di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale atto modificativo della direttiva 2005/36/CE.
art. 55 c.p.a.
Ritenuto applicabile per la concessione della tutela cautelare, in presenza dei presupposti cautelari e del rischio di pregiudizio connesso alla scadenza del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'iter formativo, incluso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere posta a fondamento del rigetto quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- Le divergenze tra i programmi formativi esteri e quelli dell'ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, considerando gli obiettivi europei di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché determinare automaticamente il rigetto della domanda di riconoscimento.
- In sede cautelare, la prossima scadenza di un contratto di insegnamento può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione temporanea del diniego fino alla scadenza del rapporto contrattuale.
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