Ordinanza n. 3152/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto dipartimentale n° U.0109900 del 20.04.2026 con cui il Ministero dell’Istruzione, in asserita ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, n. 8101/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, su ricorso di registro generale numero 1369 del 2025, proposto dall’istante in relazione alla domanda n. 38051, prot. n. 21950 del 28 maggio 2024, ha respinto l’istanza di riconoscimento con la seguente motivazione: L’attestato relativo al “Master en Atención a la Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria”, rilasciato in data 8 aprile 2024 da EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, in forma di scrittura privata, attestante la conclusione di un corso di formazione/aggiornamento presso una società privata, iscritta nel “Registro Mercantil de Granada”, Spagna, non può essere riconosciuto quale titolo di formazione professionale valido, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia e primaria (codici meccanografici ADAA , ADEE). La domanda di riconoscimento n. 8051, prot. n. 21950 del 28 maggio 2024, presentata dalla Sig.ra Lucia NITTO, nata a Siracusa il 28 agosto 1966, è, pertanto, rigettata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha rigettato l'istanza di riconoscimento di un attestato di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini della specializzazione per il sostegno didattico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale con cui l'Amministrazione, dichiarando di dare attuazione a una precedente sentenza del TAR Lazio, ha respinto la domanda di riconoscimento di un attestato denominato “Master en Atención a la Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria”, rilasciato in Spagna da una società privata iscritta nel Registro Mercantil de Granada. Il diniego è stato motivato dall'Amministrazione con l'impossibilità di qualificare l'attestato, rilasciato mediante scrittura privata e relativo a un corso di formazione o aggiornamento presso un soggetto privato, come titolo di formazione professionale valido ai sensi della direttiva 2013/55/UE, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria. L'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte dalla ricorrente necessitano di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza definire il merito delle censure, riservando alla fase di merito ogni necessario approfondimento. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il diniego impugnato era suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro della ricorrente, in essere fino al 30 giugno 2026. Per tale ragione ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 2668/2026 e ha sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto fino alla scadenza del contratto. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 20 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare in considerazione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata nel provvedimento impugnato quale disciplina invocata per valutare la riconoscibilità del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna; l'ordinanza cautelare non definisce la corretta interpretazione della direttiva.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la questione sostanziale richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e decidere sulla base della sussistenza del periculum in mora.
- La possibile risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere fino a una determinata scadenza costituisce un pregiudizio cautelare rilevante ai fini della sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo che lo può determinare.
- La sospensione cautelare degli effetti di un diniego può essere limitata temporalmente alla scadenza del rapporto contrattuale esposto al rischio di risoluzione.
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