Cassazione Penale, Sentenza n. 11727/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a denunciare un presunto errore di fatto nella sentenza n. 18677 del 01/02/2022 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione. Il ricorrente sosteneva che la Corte aveva erroneamente ritenuto che il suo ricorso straordinario denunciava lo stesso errore già esaminato; in realtà la contestazione riguardava una "distorta conoscenza del carteggio processuale", ossia l'asserita utilizzazione dello stesso compendio probatorio nei procedimenti denominati "Ada" e "Affari di famiglia" e la conseguente distorta lettura del materiale processuale (con specifico richiamo alla retrodatazione del termine di durata della misura cautelare ex art. 297 c.p.p. rispetto alla prima ordinanza del procedimento "Affari di Famiglia").
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che si trattasse del quarto ricorso ex art. 625-bis proposto dallo stesso Minniti e che il nuovo ricorso non avesse allegato elementi nuovi tali da superare il divieto di reiterazione: esso, in realtà, mirava a rimettere in discussione la stessa questione già esaminata nella precedente sentenza ex art. 625-bis (n. 11697/2020). Inoltre la doglianza originaria attiene a una presunta "distorta conoscenza del carteggio processuale", che configura, al più, una critica di valutazione (errore di diritto/di interpretazione) e non un errore percettivo o materiale rientrante nell'art. 625-bis. La Corte ha affermato altresì che la sentenza impugnata aveva fornito risposta completa alle questioni sollevate e non conteneva alcuno "errore percettivo". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
Norme richiamate
Il rimedio è limitato agli errori materiali o di fatto (svista o equivoco) negli atti interni del giudizio di legittimità; non ricomprende errori di valutazione o di interpretazione degli atti o delle norme.
Norma del codice penale relativa al reato di associazione di tipo mafioso, indicata in relazione alla condanna definitiva del ricorrente; nella sentenza è il reato oggetto del precedente giudizio penale.
art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.
Richiamato nell'analisi di una circostanza aggravante contestata: la Corte aveva escluso che l'aggravante, riferita a un singolo episodio, potesse estendersi all'intero periodo associativo contestato.
Richiamato in relazione alla discussione sulla retrodatazione del termine di durata della misura cautelare; il motivo domiciliava nel contesto probatorio invocato dal ricorrente, ma la questione è stata ricondotta a valutazione di merito.
Richiamato per analogia (in tema di reiterazione di domande già decise): la giurisprudenza applica il principio che per riaprire una questione già irrevocabilmente decisa è necessario allegare elementi nuovi o specificare un nuovo errore materiale.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o percettivi (svista, equivocamento) negli atti interni del giudizio di legittimità; non è lo strumento per impugnare valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche della Corte.
- Una nuova impugnazione tendente a rimettere in discussione questioni già decise richiede l'allegazione di elementi nuovi e specifici (nuovo errore materiale o fatto) per non essere dichiarata inammissibile per reiterazione.
- La mera insoddisfazione per la motivazione della Corte o la riproposizione delle stesse censure costituite in precedenti ricorsi non integra un errore di fatto: è inammissibile come intento di rianalisi del merito.
- Quando si contesta l'uso del medesimo materiale probatorio in procedimenti diversi (es. "Ada" e "Affari di famiglia"), occorre dimostrare concretamente una svista o omissione nella percezione dei documenti da parte del giudice di legittimità, non limitarsi a sostenere una diversa valutazione delle prove.
- Le doglianze attinenti alla "distorta conoscenza del carteggio processuale" sono spesso qualificabili come questioni di valutazione/prova e non come errori materiali; pertanto vanno proposte con strumenti processuali adeguati (es. impugnazioni ordinare o motivi di revisione se ricorrono i presupposti), non tramite il rimedio dell'art. 625-bis.
- Esiste il rischio di condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato o reiterazione priva di nuovi elementi.
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