Cassazione Penale, Ordinanza n. 25887/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; il ricorrente sosteneva che l'accordo transattivo raggiunto con la curatela avrebbe dovuto essere valorizzato. Con il secondo motivo si denunciava violazione di legge per asserita non corrispondenza tra i fatti contestati e quelli ritenuti in sentenza, lamentando che la decisione di merito avrebbe ampliato il fatto storico rispetto all'imputazione. La memoria difensiva depositata tardivamente è stata ritenuta irricevibile e quindi non considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. è riconoscibile solo se il risarcimento interviene prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e in forma integrale; l'accordo transattivo con la curatela, fondato su reciproche concessioni, non integrava l'integralità del danno e, inoltre, il pagamento non era stato nemmeno completato alla data della sentenza. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che già le scritture contabili, prima ancora del bilancio, non riportavano dati veritieri e non consentivano la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, sicché i fatti ritenuti in sentenza coincidevano con quelli contestati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 L. Fall.
Individuano il delitto fallimentare contestato e ritenuto sussistente; dalla motivazione emerge che la condotta riguarda l'alterazione o irregolarità delle scritture contabili tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
L'attenuante del risarcimento del danno è riconoscibile solo se il danno è integralmente risarcito e il risarcimento interviene prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
Richiamato per affermare che l'accordo transattivo comporta reciproche concessioni e non coincide necessariamente con l'integrale ristoro del danno.
Massime di principio
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede, per essere applicabile, un ristoro integrale del pregiudizio e la sua intervenuta realizzazione prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
- Un accordo transattivo con la parte lesa non equivale di per sé a risarcimento integrale, specie quando prevede reciproche concessioni o quando il pagamento non sia ancora stato completato.
- Nel delitto fallimentare documentale, è sufficiente che le scritture contabili non consentano la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; non è necessario che l'alterazione riguardi solo il bilancio di esercizio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che contesti una pretesa divergenza tra contestazione e sentenza quando la motivazione di merito mostra che il nucleo storico del fatto resta quello descritto nell'imputazione.
- Nel giudizio di cassazione, la memoria difensiva depositata oltre il termine previsto è irricevibile e non può incidere sulla decisione.
Come è indicizzato
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