Cassazione Penale, Ordinanza n. 23780/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso, quale amministratore di fatto di una società, nella mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di imposta per le annualità 2016 e 2017. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché la responsabilità dovesse essere ascritta unicamente a lui, considerando che per l'anno 2016 la carica formale di amministratore era in capo ad altra persona, la quale avrebbe potuto effettuare i pagamenti o delegare il commercialista/socio. Con il secondo motivo ha denunciato ancora vizio di motivazione, lamentando che non sarebbe stata provata la sua piena e consapevole մասնակցazione alle indebite compensazioni, né il concreto modo di esecuzione delle stesse; secondo la difesa, sarebbe emerso solo l'intervento di un intermediario tramite Entratel, senza acquisizione delle singole deleghe eventualmente rilasciate dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure prospettate non rientrassero nel perimetro del sindacato di legittimità, poiché dirette a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la responsabilità dell'imputato valorizzando le dichiarazioni di consulenti e testimoni, dalle quali emergeva che i rapporti operativi della società erano intrattenuti con lui e che egli era stato ritenuto amministratore di fatto e soggetto effettivamente interessato alle operazioni contestate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione mossa all'imputato.
norma incriminatrice dell'indebita compensazione di crediti; la condotta contestata consisteva nel mancato versamento delle somme dovute a titolo di imposta per le annualità indicate.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino, sotto la veste del vizio di motivazione, a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza d'appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente nel dar conto delle ragioni della decisione e della valutazione delle prove.
- La responsabilità per indebita compensazione può essere affermata valorizzando elementi probatori che dimostrino l'effettivo ruolo operativo dell'imputato e i suoi rapporti diretti con i soggetti incaricati della gestione fiscale della società, anche quando l'imputato non rivesta formalmente la carica di amministratore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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