Cassazione Penale, Ordinanza n. 02007/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di tre imputati alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa per lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di arma clandestina. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione sulla ritenuta consapevole compartecipazione ai reati, sostenendo che i dati dei rilievi satellitari dell'autovettura non consentissero di affermare che i tre fossero sempre insieme; 2) mancato riconoscimento del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p., assumendo che la sua condotta fosse neutra e che fosse rimasto in auto durante l'azione violenta; 3) diniego dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., nonostante l'offerta risarcitoria e la pretesa assenza di danno materiale per una persona offesa; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato il risarcimento e avesse equiparato la sua posizione a quella dei correi anche quanto ai precedenti. Gli altri due imputati hanno proposto ricorso per due motivi ciascuno: mancata concessione delle attenuanti generiche e diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., sempre lamentando insufficienza di motivazione a fronte della confessione, della collaborazione con gli inquirenti, del rinvenimento dell'arma e del risarcimento offerto o corrisposto alle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, ha escluso il travisamento della prova perché, in una situazione di doppia conforme, il vizio è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello; inoltre il ricorso non indicava in modo specifico perché il dato probatorio avrebbe inciso in modo decisivo sulla tenuta logica della motivazione. Ha poi ritenuto infondate, perché meramente sollecitative di una diversa lettura del merito, le censure sul contributo di minima importanza, sulle attenuanti generiche e sul risarcimento del danno. Per gli altri due ricorrenti, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva già ampiamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento, cosicché le doglianze miravano soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.p.
Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello e il ricorrente lo deduca specificamente, indicando atto, dato probatorio, decisività e incidenza sulla motivazione.
L'attenuante del contributo di minima importanza non può essere invocata in cassazione per ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno richiede una valutazione motivata dell'effettiva satisfattività della somma offerta o corrisposta; la mera deduzione di una diversa lettura dei fatti non è deducibile in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Non citato espressamente come norma, ma la doglianza sul travisamento della prova attiene alla correttezza della valutazione probatoria e ai limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua con precisione l'atto processuale, il dato probatorio decisivo e la ragione per cui esso compromette in modo radicale la motivazione, non potendo limitarsi a contrapporre una propria lettura dei fatti.
- In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova non è censurabile in cassazione quando il dato probatorio contestato è stato già valutato anche nel primo grado di merito.
- Le censure che mirano a ottenere il riconoscimento del contributo di minima importanza, delle attenuanti generiche o dell'attenuante del risarcimento non sono ammissibili se, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, sollecitano soltanto una diversa ponderazione del materiale probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua e non meramente apparente sulle ragioni del rigetto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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