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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica articolando tre motivi: 1) vizi procedurali relativi all'acquisizione di intercettazioni da altro procedimento (tardiva richiesta del P.M., violazione art. 468 co. 4-bis c.p.p., divieto di trasmigrazione ex art. 270 c.p.p., mancato contraddittorio nella selezione del materiale ex art. 268 c.p.p.); 2) illegittimo rigetto della prova a discarico richiesta dopo l'acquisizione delle intercettazioni, per applicazione errata dei criteri di valutazione (uso di art. 507 c.p.p. e art. 603 c.p.p. invece dei limiti di ammissibilita' ex art. 190 c.p.p. in relazione all'art. 495 co. 2 c.p.p.); 3) difetto di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 co. 2 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo: la tardiva acquisizione delle intercettazioni costituisce, secondo orientamento consolidato, irregolarita' procedurale non causa di inutilizzabilita', l'aggravante per violenza sulle cose e' stata correttamente ritenuta sussistente per allacciamento abusivo alla rete e non era contestata in istruttoria. Tuttavia il secondo motivo e' stato ritenuto fondato: il giudice di appello ha applicato erroneamente i criteri di valutazione (art. 507 c.p.p.) invece dei parametri dovuti quando il giudice d'ufficio modifica la piattaforma cognitiva (art. 495 co. 2 e art. 190 c.p.p.), e il rifiuto di ammettere la prova a discarico era irragionevole. Percio' la sentenza impugnata e' stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo con obbligo di rinnovazione del dibattimento ai sensi di art. 603 co. 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 468 c.p.p., comma 4-bis

    La violazione delle modalita' previste dall'art. 468 co. 4-bis costituisce mera irregolarita' procedurale e non comporta di per se' inutilizzabilita' delle intercettazioni, salvo che non emerga un divieto espresso o la natura/oggetto della prova lo imponga

  • art. 270 c.p.p.

    La disciplina sul divieto di trasmigrazione delle intercettazioni tra procedimenti riguarda singole captazioni; qui l'aggravante connessa all'allacciamento abusivo era gia' nel capo di imputazione, quindi l'eccezione e' infondata

  • art. 268 c.p.p., commi 6,7,8

    Le contestazioni relative alla procedura di selezione del materiale acquisito in altro procedimento possono essere sollevate ma non sono state dedotte in appello in modo specifico, risultando quindi inammissibili in cassazione

  • art. 507 c.p.p.

    Criteri di valutazione usati in primo grado per l'ammissione di prove richieste durante il dibattimento, ma non applicabili quando la prova e' richiesta in seguito a modifica della piattaforma cognitiva per effetto di iniziativa officiosa del giudice

  • art. 495 c.p.p., comma 2

    Quando il giudice svolge attivita' officiosa che modifica la piattaforma cognitiva, il diritto della difesa alla prova contraria si rinnova secondo i limiti ed i parametri previsti dall'art. 190 c.p.p.; la valutazione dell'ammissibilita' deve considerare divieto di legge, manifesta irrilevanza o manifesta superfluita'

  • art. 190 c.p.p.

    Definisce limiti e modalita' per l'esercizio del diritto alla prova; nel caso di intervento officioso del giudice la difesa ha diritto a proporre prove contrarie valutate secondo i criteri di rilevanza e non in base alle risultanze già acquisite

  • art. 603 c.p.p., commi 1 e 2

    Il giudice d'appello non puo' sostituirsi discrezionalmente al giudice di merito quando questi ha irragionevolmente rifiutato una prova a discarico; e' obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento ai sensi del comma 2

  • art. 625 c.p., comma 2

    Aggravante per furto commesso con violenza sulle cose; la giurisprudenza ritiene che ricorra necessariamente in caso di furto di energia tramite allacciamento abusivo alla rete

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022

    Richiamata nella difesa in via pregiudiziale per il rinvio della trattazione, ma non centrale nella decisione di cassazione

Massime di principio

  • La tardiva acquisizione di intercettazioni gia' note alla pubblica accusa e', di norma, un'irregolarita' procedurale: non basta per l'inutilizzabilita' se non sussiste un divieto di legge sulla specifica prova o se la natura dell'atto non lo richiede
  • Le censure processuali non sollevate in modo specifico nei gradi precedenti possono essere ritenute inammissibili in cassazione: la deduzione tempestiva e specifica nei gradi di merito e' essenziale
  • Quando il giudice svolge un'attivita' officiosa che modifica la piattaforma cognitiva (art. 495 co. 2), il diritto dell'imputato a chiedere prove contrarie rinasce e va valutato secondo i parametri dell'art. 190 c.p.p.; il rifiuto puo' essere motivato solo se la prova e' vietata, manifestamente superflua o irrilevante
  • Se il giudice di merito rifiuta ingiustificatamente una prova a discarico, l'appello non puo' limitarsi a valutazioni discrezionali: la Corte d'appello deve disporre la rinnovazione del dibattimento (art. 603 co. 2)
  • L'aggravante per violenza sulle cose nella fattispecie di furto di energia mediante allacciamento abusivo e' consolidata dalla giurisprudenza e va considerata applicabile salvo che non sia stata contestata nel corso del procedimento
  • La difesa deve esercitare la facolta' di accedere al compendio captativo nel procedimento a quo quando intende contestare la selezione di intercettazioni, pena l'impossibilita' di dedurre specifiche violazioni sulla selezione in sede successiva

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