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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00929/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna emessa dal GUP del Tribunale di Bologna nei confronti di un'imputata per il delitto di uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in continuazione. In cassazione l'imputata deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità, sostenendo che la prova valorizzata dai giudici di merito non fosse sufficiente o fosse stata mal valutata; con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenendolo eccessivo e lamentando anche il diverso trattamento rispetto al marito, coinvolto nella medesima vicenda. La Corte rilevava che le censure non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito il ruolo dell'imputata nei rapporti amministrativi della società e quello distinto del marito nei rapporti commerciali, e riteneva inoltre infondata e inammissibile la doglianza sulla pena, perché mirava a una nuova valutazione di merito della congruità sanzionatoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto generico il primo motivo perché non confrontato con la motivazione di merito, che aveva evidenziato elementi a sostegno della responsabilità dell'imputata; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, specie quando la pena è prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica. È stata inoltre esclusa l'illogicità del diverso trattamento sanzionatorio rispetto al marito, essendo emersa una differenziazione dei ruoli. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come disposizione sulla continuazione, in relazione alla condanna riportata dalla ricorrente

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice contestata e oggetto di conferma della responsabilità

  • art. 132 c.p.

    indicato come criterio generale per l'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro dei criteri da considerare nella determinazione della pena e nella motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 74/2000

    citato nel testo come riferimento al decreto legislativo in materia di reati tributari

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la regola sull'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione delle decisioni di merito e si risolve in una generica contestazione del risultato probatorio.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e, se la pena è prossima al minimo edittale, può essere motivata sinteticamente mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. o formule equivalenti, salvo che la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale.
  • La censura di cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia manifestamente arbitraria o illogica.
  • Il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non integra di per sé vizio di motivazione se il giudice ha dato conto di una differenziazione dei ruoli o delle rispettive posizioni e non risultano affermazioni irragionevoli o paradossali.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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