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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27299/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente postale)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo nel recapito di un plico contenente la documentazione necessaria per partecipare a una gara di appalto assicurativa indetta da un ente comunale, con conseguente esclusione della società mittente dalla gara. La società attrice chiese il risarcimento dei danni nei confronti dell'esercente il servizio postale, prospettando responsabilità contrattuale. Il Tribunale rigettò la domanda; in appello la decisione fu confermata, ma con diversa motivazione, ravvisando la prescrizione annuale del diritto al risarcimento ex art. 2951 c.c. In cassazione la ricorrente articolò tre motivi: (1) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a riproporre l'eccezione di prescrizione; (2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 343 e 346 c.p.c. e degli artt. 1678 e 2951 c.c., assumendo che, in assenza di appello incidentale, la corte territoriale non potesse riqualificare la domanda e accogliere l'eccezione di prescrizione; (3) violazione dell'art. 2951 c.c. e dell'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, deducendo che il credito risarcitorio verso l'esercente il servizio postale era soggetto a prescrizione triennale, non annuale, e che comunque il termine era stato interrotto da una raccomandata inviata nel marzo 2010.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non ha l'onere di proporre appello incidentale per riproporre eccezioni non accolte o assorbite, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione in appello. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel caso di responsabilità dell'esercente il servizio postale per danni derivanti dall'espletamento del servizio non si applica la prescrizione annuale dell'art. 2951 c.c., ma la prescrizione triennale prevista dall'art. 20 del d.P.R. n. 156/1973. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al terzo motivo e la causa rinviata alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per la decisione nel merito e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per riproporre eccezioni non accolte o assorbite, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte espressamente per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte territoriale non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel valutare l'eccezione riproposta e la qualificazione del rapporto.

  • art. 1678 c.c.

    Non è la norma decisiva per individuare la prescrizione applicabile alla responsabilità dell'esercente il servizio postale nel caso concreto.

  • art. 2951 c.c.

    La prescrizione annuale si applica ai diritti derivanti dal contratto di trasporto; non si applica, nel caso esaminato, all'azione risarcitoria verso l'esercente il servizio postale per danni da servizio postale.

  • art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    Costituisce la disciplina speciale applicabile ai crediti risarcitori nei confronti dell'esercente il servizio postale, prevedendo il termine di prescrizione triennale.

  • art. 1680 c.c.

    Conferma che la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. riguarda le azioni dell'esercente il servizio postale contro gli utenti, non quelle dell'utente contro l'esercente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • La parte pienamente vittoriosa in primo grado, se la controparte propone appello, non ha l'onere di proporre appello incidentale per far riesaminare eccezioni o difese rimaste assorbite o non esaminate; è sufficiente che le riproponga espressamente in appello o in cassazione, al fine di evitare la presunzione di rinuncia.
  • In materia di responsabilità dell'esercente il servizio postale per danni derivanti dall'espletamento del servizio, la prescrizione annuale dell'art. 2951 c.c. non disciplina l'azione dell'utente contro il gestore; opera invece la prescrizione speciale triennale prevista dalla normativa postale.
  • La qualificazione del rapporto ai fini del termine di prescrizione deve essere effettuata in base alla disciplina speciale applicabile al servizio postale, prevalente rispetto alla regola generale del trasporto quando la fattispecie riguarda il credito risarcitorio dell'utente verso l'esercente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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