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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11280/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 640 c.p. per tardività della querela e non doversi procedere per gli artt. 61 n.2, 477 e 482 c.p. per sopravvenuta prescrizione, riducendo tuttavia l'ammontare del risarcimento liquidato in primo grado (somma originaria euro 3.200, ridotta), e lasciando inalterata la statuizione sul risarcimento e sulle spese in favore della parte civile. In cassazione il motivo era fondato su presunta violazione degli artt. 529, 538 e 541 cod. proc. pen., per aver mantenuto la condanna per responsabilità civile e per le spese nonostante la pronuncia di improcedibilità per mancata querela (violazione, secondo il ricorrente, dei presupposti per la condanna civile legata alla condanna penale).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte territoriale di rideterminare la somma dovuta a titolo di risarcimento: per un capo (art. 640 c.p.) era intervenuta improcedibilità per difetto di querela, mentre per gli altri reati la pronuncia era stata di non doversi procedere per prescrizione (non una assoluzione nel merito), pertanto non risultavano elementi per prosciogliere l'imputato nel merito e la Corte d'appello era titolata a pronunciarsi sulle statuizioni civili e a ridurre il quantum. Inoltre, l'imputato non aveva chiesto la devoluzione della questione al giudice civile né la rimessione per la determinazione del danno; pertanto la Corte d'appello ha applicato l'effetto estensivo dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. La cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, conv. L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176

    norma invocata per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; qui utilizzata per indicare la modalità di trattazione del ricorso

  • art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228, conv. L. 25/02/2022 n. 15

    art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022, n. 15

    richiamata in relazione alla durata di vigenza della disciplina che consente il contraddittorio scritto

  • art. 640 cod. pen.

    reato di truffa contestato in primo grado; in appello la procedibilità è stata esclusa per tardività della querela (improcedibilità per difetto di querela)

  • artt. 61 n. 2, 477 e 482 cod. pen.

    artt. 61 n. 2, 477 e 482 c.p.

    altri reati contestati per i quali la Corte d'appello ha pronunciato non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione (estinzione del reato per prescrizione, non proscioglimento nel merito)

  • art. 529 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente in rapporto alla sentenza impugnata; in particolare riguarda la motivazione della sentenza di appello, ma la cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile

  • art. 538 cod. proc. pen.

    prevede la condanna per responsabilità civile quando il giudice pronuncia sentenza di condanna penale; il tema interpretato dalla Cassazione: l'assenza di condanna penale per un capo non esclude automaticamente la pronuncia sulle statuizioni civili quando per altri capi permangono effetti tali da giustificare la responsabilità civile o quando il giudice d'appello è chiamato a rideterminare il quantum

  • art. 541 cod. proc. pen.

    riferisce la condanna al risarcimento del danno al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile; la Corte ha ritenuto applicabile la statuizione sulle spese anche in presenza di improcedibilità per mancata querela su un capo, quando per altri capi la situazione non consente il proscioglimento nel merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    norma citata ai fini del limite della motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso era enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione

  • art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 574, comma 4, c.p.p.

    consente l'effetto estensivo in appello alle modalità e criteri di liquidazione del risarcimento: la Corte d'appello ha applicato tale principio per rideterminare il quantum del danno

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alle somme dovute alla Cassa delle ammende; la cassazione ha disposto la condanna in applicazione di tale articolo

Massime di principio

  • L'improcedibilità per difetto di querela (es. art. 640 c.p.) non equivale automaticamente a proscioglimento nel merito degli altri capi; la presenza di altri reati estinti per prescrizione consente comunque alla Corte d'appello di pronunciarsi sulle statuizioni civili se non sussistono elementi per prosciogliere l'imputato nel merito
  • La pronuncia di non doversi procedere per prescrizione non ha necessariamente l'effetto di escludere la responsabilità civile derivante dai fatti, pertanto il giudice penale d'appello può rideterminare il risarcimento se il tema è devoluto al suo esame
  • Se il ricorrente in appello non chiede espressamente la devoluzione della questione sul risarcimento al giudice civile o la rimessione per la determinazione del danno, la Corte d'appello può esercitare la propria valutazione e rideterminare il quantum del risarcimento ai sensi dell'art. 574 c.p.p.
  • Chi impugna deve formulare in modo chiaro e puntuale le domande riguardanti le statuizioni civili (es. revoca della liquidazione definitiva o richiesta di devoluzione al civile), altrimenti il giudice di merito resta titolato a decidere sulle statuizioni civili entro i limiti devoluti
  • In sede di cassazione la mancata specifica o la generica censura relativa alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato può rendere il ricorso inammissibile; occorre indicare profili di diritto sufficiente a sostenere la doglianza

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