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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27904/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per inosservanza dell'ordine di espulsione (art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 286/1998) sostenendo: 1) errata applicazione della legge penale perché la fattispecie richiede che la violazione sia commessa "senza giustificato motivo" e nel suo caso sussisteva un giustificato motivo costituito dalla situazione di impossidenza; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34, d.lgs. 274/2000) per la minima intensità del dolo e la minima offesa al bene giuridico tutelato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'assenza di giustificato motivo sia elemento da allegare dall'imputato e che la mera prospettazione di disagio socio-economico non sostituisce l'onere di allegazione di specifiche situazioni ostative all'ottemperanza. Sul secondo motivo ha ritenuto la causa di non punibilità per particolare tenuità inapplicabile, poiché il reato è stato accertato in occasione del fermo per reati di maggiore gravità (rapina, lesioni, porto abusivo d'arma), il che contraddice la tesi di minima offesa complessiva. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, co. 5-ter

    art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    Per integrare il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione occorre che la violazione sia 'senza giustificato motivo'; tuttavia la sussistenza del giustificato motivo è fatto che l'imputato deve allegare in modo specifico

  • decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, art. 34

    art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione della minima offensività e del minimo dolo; può essere esclusa quando il fatto è connesso ad eventi o contestazioni più gravi che ne aggravano la valutazione complessiva

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di decisione sul ricorso e la possibilità di disporre il versamento a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 18/12/2003 (dep. 2004)

    Corte Cost. n. 5 del 18/12/2003, dep. 2004

    Conferma il principio secondo cui l'onere di allegazione circa la sussistenza di un giustificato motivo spetta all'imputato

  • Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 44567 del 03/11/2021 (Sulayman, Rv. 282216-01)

    Sez. 1, Sentenza n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01

    Stabilisce che la mera situazione di disagio socio-economico, di regola connessa alla condizione del migrante irregolare, non è di per sé idonea a costituire un giustificato motivo che escluda il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione; occorre l'allegazione di specifiche situazioni ostative all'ottemperanza

Massime di principio

  • L'onere di allegazione di fatti impeditivi o ostativi all'ottemperanza dell'ordine di espulsione grava sull'imputato: semplici riferimenti al disagio socio-economico non sono sufficienti
  • Per valutare l'esistenza di un "giustificato motivo" è necessario allegare e dimostrare circostanze concrete che incidano oggettivamente o soggettivamente sulla possibilità di ottemperare all'ordine di espulsione
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e non può essere riconosciuta se il fatto è emerso in connessione con reati di maggiore gravità o in situazioni che aumentano l'offesa al bene giuridico
  • In sede di impugnazione in Cassazione la mancata allegazione di fatti decisivi può determinare l'inammissibilità del ricorso
  • Chi impugna una condanna per inosservanza di un ordine di allontanamento dovrebbe documentare specifiche impedimenti (es. impossibilità materiale, motivi di salute comprovati, provvedimenti amministrativi contrastanti) per far valere un giustificato motivo

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