Cassazione Civile, Ordinanza n. 03606/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale a favore di un cittadino extracomunitario risultato irreperibile, aveva chiesto allo Stato la liquidazione del compenso professionale anche con riferimento alle spese sostenute per tentare il recupero del credito verso l'assistito. Il tribunale aveva riconosciuto tali spese, ma le aveva ridotte di un terzo applicando l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002 e, nel giudizio di opposizione, aveva ulteriormente ridotto della metà l'importo liquidato ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto. Il ricorrente ha censurato: 1) l'applicazione dell'art. 106-bis alle spese per il recupero del credito, sostenendo che la riduzione riguarda solo i compensi per la difesa resa nel processo e non l'attività necessaria per ottenere la liquidazione ex art. 116; 2) l'applicazione dell'art. 130 alle spese del giudizio di opposizione, assumendo che la riduzione non si estende a tali spese, che vanno regolate secondo la soccombenza; 3) la mancata liquidazione di alcune anticipazioni/spese vive documentate, tra cui contributo unificato, marca da bollo e costi di notifica.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo illegittima la riduzione di un terzo ex art. 106-bis sulle spese sostenute per il recupero del credito professionale e illegittima anche la riduzione della metà ex art. 130 sulle spese del giudizio di opposizione. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che l'errore nella liquidazione delle spese vive non è deducibile con ricorso per cassazione ma, al più, con correzione o revocazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la Corte, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha liquidato in favore del ricorrente euro 585,00 a titolo di rimborso delle spese di recupero del credito professionale e euro 700,00 per le spese del giudizio di opposizione, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, prevalente soccombente.
Norme richiamate
"L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"
La norma consente al difensore d'ufficio la liquidazione dell'onorario e delle spese anche per le procedure inutilmente esperite al fine di recuperare il credito professionale verso l'assistito irreperibile.
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"
La riduzione di un terzo riguarda i compensi maturati per l'attività difensiva o ausiliaria riferita al beneficiario della prestazione, non anche le spese sostenute per recuperare il credito professionale nei confronti del cliente.
La riduzione alla metà prevista per il patrocinio a spese dello Stato non si applica alle spese del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, che vanno regolate secondo il principio di soccombenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza; tuttavia la censura sulla mancata liquidazione di specifiche spese vive non è deducibile con ricorso per cassazione.
L'errore nella determinazione delle spese vive può essere emendato con il procedimento di correzione.
Il giudice, nel procedimento di opposizione alla liquidazione, non può superare la somma richiesta dall'istante.
È richiamato quale rimedio di opposizione nel sistema della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio.
Costituisce il parametro di misura e modalità della liquidazione richiamato dall'art. 116.
Il contributo unificato è un'obbligazione ex lege che, in presenza di condanna alle spese, può intendersi implicitamente compresa nella statuizione sulle spese.
Massime di principio
- Quando il difensore d'ufficio ha inutilmente esperito le procedure per il recupero del proprio credito professionale, le spese sostenute per tali attività possono essere liquidate a carico dello Stato ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002.
- La riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle spese sostenute dal difensore per il recupero del proprio credito, perché si riferisce ai compensi per la difesa o l'attività resa in favore dell'assistito, non a prestazioni rese nell'interesse del professionista per ottenere la liquidazione.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, le spese seguono il principio di soccombenza e non sono soggette alla riduzione prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, quando il contendere riguarda solo la misura del compenso e non l'ammissione al beneficio.
- L'errore del giudice nella liquidazione delle spese vive non è, di regola, censurabile con ricorso per cassazione, essendo rimedi tipici la correzione di errore materiale o la revocazione, secondo i casi.
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