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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41175/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la condanna di primo grado per il delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625 n.2 e n.7 c.p., ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (art. 707 c.p. e art. 4 commi 2-3 L.110/1975) e rideterminato la pena. In Cassazione il ricorrente propone due motivi: (i) difetto della condizione di procedibilità in relazione al reato di furto in ragione della riforma (procedibilità a querela della persona offesa); (ii) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (secondo motivo ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello conforme art. 606, comma 3, c.p.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, a seguito della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni non presenti nel caso. Dagli atti risultava solo una denuncia orale del 11/10/2012, non qualificabile come querela formale. Su richiesta è stata acquisita la comunicazione della Procura che ha attestato l'assenza di querela entro il termine previsto (30/03/2023). Perciò il reato è improcedibile per difetto della condizione di procedibilità e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in Cassazione perché non era stato formato l'oggetto del gravame in appello come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022, art. 2 comma 1 lett. i)

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il furto, dopo la riforma, è procedibile solo a querela salvo le eccezioni espressamente previste; in assenza di querela formale e di eccezioni il procedimento è improcedibile.

  • d.lgs. 150/2022, art. 85

    Norma richiamata per l'efficacia e la tempistica delle nuove disposizioni; ha consentito di verificare se la querela fosse stata presentata entro il termine transitorio indicato.

  • art. 624 c.p. (previgente e richiamo alla riforma)

    Riferimento al delitto di furto la cui regime procedurale è stato modificato dalla riforma (da perseguirsi a querela salvo eccezioni).

  • art. 625 c.p., n.2 e n.7

    Norme che individuano circostanze aggravanti del delitto di furto; citate nella sentenza perché rilevanti sia per la qualificazione del fatto sia per l'individuazione delle eccezioni alla procedibilità a querela (n.7 è tra le circostanze che consentono il procedimento d'ufficio).

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Norma che prescrive i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto agli elementi del gravame formulati in appello; da ciò la Corte ha escluso la verifica della censura sull'aggravante per non essere stata dedotta in appello.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Richiamata come riferimento procedurale in relazione alla dichiarazione di improcedibilità e alle indagini necessarie per verificare la querela; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per adottare una pronuncia ai sensi di tale disposizione e quindi ha dichiarato estinto il reato.

  • art. 707 c.p. e art. 4 commi 2-3 L. 110/1975

    Reati che la Corte di appello aveva dichiarato estinti per prescrizione; riportati nel ricorso ma non oggetto della decisione di cassazione che ha riguardato l'improcedibilità del furto.

Massime di principio

  • Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) il delitto di furto è in linea generale procedibile solo a querela della persona offesa: verificare sempre se è stata formalmente presentata querela nei termini previsti prima di procedere.
  • Una denuncia orale o una segnalazione non sono automaticamente equiparabili a una querela: occorre una manifestazione di volontà punitiva con gli elementi formali richiesti dalla legge affinché sussista la condizione di procedibilità.
  • Se la nuova normativa prevede termini transitori per la presentazione della querela, il giudice può chiedere alla Procura di accertare la sussistenza della querela; l'assenza di querela determina l'improcedibilità e l'annullamento della sentenza penale senza rinvio.
  • In Cassazione non è consentito sollevare questioni non oggetto dell'appello: i motivi non formulati in appello ai sensi dell'art. 606 c.p.p. sono inammissibili, pertanto è fondamentale curare la formulazione completa del gravame in sede di appello.
  • Quando si difende un imputato in casi di modifiche legislative che incidono sulla procedibilità, è necessario acquisire tempestivamente prova documentale della querela (o della sua assenza) e, se del caso, chiedere accertamenti alla Procura per evitare sorprese in fase di impugnazione.

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