Cassazione Civile, Ordinanza n. 15629/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza della corte territoriale che aveva respinto il reclamo contro la declaratoria di fallimento. Con l'unico motivo deduceva violazione dell'art. 9 l. fall. e dell'art. 25 Cost., sostenendo che il Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento non fosse Palermo ma Roma o Siracusa, perché la sede effettiva dell'impresa sarebbe stata in un diverso luogo rispetto alla sede legale. Secondo la prospettazione, la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede principale sarebbe superabile dalla prova della sede effettiva; inoltre, l'art. 9, comma 2, l. fall. sul trasferimento della sede nell'anno anteriore all'istanza sarebbe applicabile solo se fosse stata trasferita la sede effettiva, non quando fosse stata spostata solo la sede legale. La società affermava di avere operato per anni su beni siti in Portopalo di Capopassero, di avere amministrato la propria attività in Roma e di avere cessato da tempo i rapporti con lo studio di Palermo in cui risultava formalmente la sede legale, richiamando documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la corte d'appello aveva fondato il rigetto del reclamo non sulla questione della sede effettiva in sé, ma su una specifica regula iuris: quando intervenga il trasferimento della sede legale entro l'anno anteriore all'istanza di fallimento, la competenza resta radicata nel luogo della precedente sede legale, a prescindere dal fatto che essa coincidesse o meno con la sede effettiva. Poiché il ricorso censurava invece solo la diversa tesi sulla sede effettiva preesistente, non attaccava la ratio decidendi della decisione impugnata. La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere motivi specificamente riferibili alla decisione impugnata, altrimenti è inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza
la competenza per la dichiarazione di fallimento resta radicata presso il luogo della precedente sede legale se il trasferimento della sede è avvenuto nell'anno antecedente all'istanza, indipendentemente dal fatto che la sede trasferita fosse o meno quella effettiva
art. 25 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta incompetenza territoriale, ma non decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata
il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono specifici, completi e riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare in modo puntuale la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata; censure dirette a una questione diversa o solo parzialmente coincidente determinano inammissibilità.
- In materia fallimentare, il trasferimento della sede legale intervenuto nell'anno antecedente all'istanza di fallimento radica la competenza nel luogo della sede precedente, senza che assuma rilievo la prova che tale sede fosse o meno quella effettiva.
- La contestazione della competenza territoriale in tema di fallimento deve misurarsi con il criterio applicato dal giudice di merito; non è sufficiente dedurre in astratto la diversa sede effettiva se la decisione si fonda sulla regola del trasferimento nell'anno.
- La mancanza di attinenza specifica tra motivo di ricorso e fondamento decisorio comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c.
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