Cassazione Civile, Sentenza n. 29378/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Giudice di Pace di Trieste che aveva rigettato il ricorso contro il decreto di espulsione (emesso il 2 maggio 2019) e l'ordine di allontanamento. Il ricorrente deduceva che l'unione civile celebrata il 9 maggio 2019 con un cittadino italiano lo rendeva non espellibile ai sensi dell'art. 1, comma 20, legge n. 76/2016; inoltre contestava la data di notifica del provvedimento (sosteneva di essere stato notificato il 25 maggio 2019, quindi ignaro dell'espulsione al momento dell'unione civile). Il Giudice di Pace aveva ritenuto l'unione civile irrilevante poiche intervenuta dopo l'emissione del provvedimento e ne aveva dubitato l'effettività
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità formale della notifica del ricorso per cassazione alla Prefettura e alla Questura invece che al Ministero dell'Interno, ma ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi superflua la rinnovazione della notifica. Sul merito ha rigettato il ricorso: ha precisato che l'equiparazione tra unione civile e matrimonio non è stata negata, ma che la situazione protetta deve sussistere anteriormente all'emissione del provvedimento espulsivo; pertanto l'unione civile contratta dopo l'emissione (2 maggio) non può annullare il decreto di espulsione anche se la notifica è avvenuta in data successiva. Richiamata la giurisprudenza che interpreta in senso analogo l'art. 19 d.lgs. 286/1998, la Corte ha confermato il rigetto; non sono state regolate le spese processuali per mancata attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimati; è stato inoltre rilevato il presupposto per l'eventuale versamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Norme richiamate
legge n. 76/2016, articolo 1, comma 20
L'unione civile è equiparata al matrimonio, ma la sua rilevanza ai fini dell'impedimento all'espulsione sussiste solo se esistente anteriormente all'emissione del provvedimento espulsivo
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c)
Secondo la giurisprudenza richiamata, la fattispecie che impedisce l'esecuzione dell'espulsione richiede che la situazione protetta (convivenza con coniuge italiano) esista prima dell'emissione del provvedimento; non si applica se la situazione si realizza successivamente
Prevede il contributo unificato; la Corte ha rilevato i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo a carico del ricorrente nel caso di rigetto
giurisprudenza della Cassazione (Cass. 24582/20, Cass. 27692/18, Cass. 12515/18, Cass. 8980/20)
Richiamata per il principio formale secondo cui la notifica del ricorso per cassazione deve essere effettuata al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato; la nullità formale di tale notifica è stata rilevata ma non ha imposto rinnovazione stante la manifesta infondatezza del ricorso
Massime di principio
- L'unione civile con un cittadino italiano può impedire o invalidare un provvedimento di espulsione solo se esistente prima dell'adozione (data di emissione) del provvedimento; la data di notifica è irrilevante rispetto a questo criterio
- In materia di immigrazione va valutata la sussistenza dell'interesse protetto al momento dell'emissione del provvedimento: fatti sopravvenuti successivamente non incidono sull'atto già valido
- La correttezza formale della notificazione del ricorso per cassazione (indirizzo al Ministero dell'Interno/Avvocatura dello Stato) è richiesta, ma se il ricorso è manifestamente infondato il giudice può non disporre rinnovazione
- In casi analoghi è utile provare l'effettività e la temporalità dell'unione (documenti di stato civile, prova di convivenza antecedente) perché la rilevanza dipende dal momento temporale rispetto all'emissione del provvedimento
- Il rigetto del ricorso può comportare l'onere di maggiori contributi processuali (es. raddoppio del contributo unificato) a carico del ricorrente
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