Cassazione Civile, Ordinanza n. 28523/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente servizio)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società ferroviaria per ottenere l'accertamento che, per la fornitura di acqua a essa destinata, fosse applicabile la tariffa per uso pubblico e non quella per uso commerciale. Il tribunale aveva accolto la domanda della società ferroviaria; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del gestore idrico. In cassazione il gestore ha proposto un unico motivo denunciando, formalmente ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura giuridica della società ferroviaria e alla conseguente applicazione della tariffa commerciale anziché pubblica. La resistente ha contrastato il ricorso. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo inammissibile sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., sia perché il ricorrente non aveva censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell'esistenza di un potere di modifica unilaterale della tariffa applicabile, non essendo stato prodotto il contratto. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso ex vizio di motivazione è stato ritenuto non scrutinabile nella specie, perché inammissibile per doppia conforme e comunque non decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti indicati dalla norma.
È stata ritenuta la sussistenza delle condizioni per la trattazione in adunanza camerale con proposta della relatrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione impugnata provenga da doppia conforme, nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è necessario censurare la specifica argomentazione posta a fondamento della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova di un fatto costitutivo o di un potere contrattuale invocato dalla parte, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale profilo probatorio, altrimenti difetta di decisività.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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