Cassazione Penale, Ordinanza n. 33491/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. La censura mirava, in concreto, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte d'appello aveva ricostruito, sulla base di conversazioni intercettate e delle dichiarazioni della persona offesa, l'erogazione di un prestito di natura usuraria in favore di un soggetto terzo e il ruolo di intermediario svolto dal ricorrente, ritenuto consapevole dell'illiceità del patto. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, contestando la congruità della sanzione. La Corte d'appello aveva ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, osservando che il modesto scostamento della pena base dal minimo edittale era giustificato dall'entità degli interessi usurari, assai superiore al tasso soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché, al di là della formale deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione, sollecitava una rivalutazione del merito, una rilettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità era ampia, coerente e priva di contraddittorietà o manifeste illogicità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la valutazione della pena, fondata anche sull'entità degli interessi usurari e conforme ai parametri dell'art. 133 c.p., costituiva esercizio discrezionale non affetto da vizi logici e quindi non censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del merito, una rilettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
La determinazione della pena può essere giustificata mediante la considerazione dei parametri legali di commisurazione, tra cui l'entità concreta della gravità del fatto; la valutazione discrezionale è censurabile in cassazione solo se affetta da vizi logici.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio né verificare la tenuta logica della sentenza mediante il confronto con modelli ricostruttivi alternativi estranei alla motivazione impugnata.
- La motivazione di merito è immune da vizi rilevanti in cassazione quando ricostruisce la responsabilità sulla base di elementi probatori specificamente indicati e non presenta contraddittorietà o manifeste illogicità.
- La determinazione della pena costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando risulta ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p. e sostenuta da motivazione priva di vizi logici.
- L'entità degli interessi usurari, soprattutto quando risulti assai superiore al tasso soglia, può giustificare uno scostamento della pena base dal minimo edittale, purché la scelta sia motivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33428/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33429/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33430/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33432/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33433/2026 del 14/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →