Cassazione Penale, Sentenza n. 7845/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ridotto la pena per il reato di cessione di eroina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della notificazione dell'avviso di revoca della sospensione e fissazione dell'udienza (provvedimento del 30/05/2017) perché notificato al difensore d'ufficio e non al difensore di fiducia, la cui nomina era stata depositata; 2) e 3) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione relativamente al contenuto della conversazione captata tra Arben e Nardi e all'identificazione della utenza telefonica attribuita al ricorrente (diversa utenza annotata nel Commissariato di Jesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla nullità della notificazione ha ritenuto che le violazioni relative all'avviso ex art. 420-quinquies c.p.p. rientrano nella categoria delle nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 c.p.p.) e non tra le nullità insanabili per omessa citazione (art. 179), per cui sono soggette a termini di deduzione e a sanatoria; inoltre l'eccezione è stata sollevata tardivamente (solo in sede di appello finale) e doveva essere proposta anteriormente. Quanto al presunto travisamento della prova, la Corte ha rilevato che le doglianze sono state introdotte per la prima volta in cassazione o non sono autosufficienti: in sede di legittimità non è consentito dedurre travisamenti basati su atti non allegati o non trascritti nel ricorso, né introdurre per la prima volta elementi decisivi (principio della "doppia conforme" e limiti dell'art. 606, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale sanzionatoria contestata (cessione di sostanze stupefacenti); utilizzata per definire il reato per il quale è stato condannato l'imputato.
art. 420-quinquies cod. proc. pen.
Regola sulla revoca della sospensione del procedimento e sulla notificazione dell'avviso di fissazione della nuova udienza: obbligo di notificare avviso a imputato, difensore e altre parti. La Corte ha esaminato la nullità connessa alla notifica di questo avviso.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Disciplinando l'assenza, impone che la sospensione presupponga la regolare notifica della citazione dell'imputato; la Corte lo usa per distinguere la rilevanza delle nullità connesse agli avvisi.
Norma sulle nullità insanabili per omessa citazione: la Corte ha escluso che la notificazione dell'avviso costituisse una nullità di questa specie, riconducendola invece alle nullità di ordine generale.
Norma sulle nullità di ordine generale: la Corte ha ritenuto applicabile questa disciplina alle nullità relative all'avviso ex art. 420-quinquies, soggette a termini di deduzione e a sanatoria.
Regime delle nullità che incidono sull'intervento in processo ma non sulla citazione; la Corte l'ha richiamato per qualificare la nullità come di ordine generale.
Norme procedurali richiamate nella deduzione iniziale del ricorrente; la sentenza valuta la tempestività e l'idoneità delle eccezioni processuali sollevate.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limiti della cassazione in tema di motivi nuovi: impedisce l'esame di censure per travisamento della prova introdotte per la prima volta in cassazione, specialmente nella "doppia conforme"; la Corte lo ha applicato per escludere i motivi introdotti tardivamente.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Regole sulla autosufficienza del ricorso per cassazione e sull'obbligo di indicare e allegare gli atti che si assumono travisati; la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di trascrivere e allegare i documenti rilevanti nel ricorso.
Massime di principio
- Le nullità relative agli avvisi di udienza ai sensi dell'art. 420-quinquies c.p.p. sono, di regola, nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 c.p.p.) e non tutte costituiscono nullità insanabili ex art. 179: vanno dedotte tempestivamente o si considerano sanate.
- Le eccezioni di nullità procedurale devono essere sollevate al più presto possibile (in primo grado o nella fase processuale competente); sollevare tali eccezioni per la prima volta in appello o in cassazione rischia di essere tardivo e inammissibile.
- In cassazione non è possibile introdurre nuovi cennati elementi di prova o dedurre travisamenti basati su atti non allegati o non trascritti nel ricorso: il ricorso deve essere autosufficiente e contenere le trascrizioni/attestazioni necessarie (art. 165-bis disp. att.).
- Il motivo di travisamento della prova è ammissibile in cassazione soltanto nei casi previsti (es. doppia conforme) e quando dal dispositivo motivazionale emerga chiaramente il vizio; altrimenti il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
- Quando sussistono notifiche personali intervenute successivamente (es. notifica personale dei provvedimenti), il giudice può ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento, attenuando l'effetto pregiudizievole di una notifica effettuata ad altro difensore.
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