Cassazione Penale, Sentenza n. 01298/2026 del 13/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna di Binelli per il reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (omissione di soccorso). Fatti: il 21/12/2018 Binelli, alla guida di una BMW, perdeva il controllo del veicolo che si ribaltava in un fossato; due passeggerE (Naima Errhila e Bouchra Rajai) riportavano lesioni (prognosi 14 e 30 giorni) e Binelli non prestava assistenza. In sede di appello e primo grado emergono deposizioni di testimoni (tra cui Giorgia Zoccarato) e sommarie informazioni delle ferite; il ricorrente impugna per: 1) mancata o insufficiente motivazione rispetto all'argomento che egli sarebbe stato impedito a prestare assistenza e che il 118 fosse già stato chiamato; 2) contraddittorietà e travisamento della prova circa il fatto che avrebbe dissuaso la testimone dal chiamare i soccorsi, sostenendo che le parole attribuitegli provenivano dal personale del 118 e non da lui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la sentenza d'appello è 'doppia conforme' con quella del Tribunale e fornisce una motivazione sintetica ma coerente e sufficiente; le risultanze probatorie (dichiarazioni del vice istruttore Paolo Venuleo, sommarie informazioni delle due ferite, certificati medici) dimostrano che Binelli non ha aiutato le passeggerE, ha tentato di allontanare una testimone e ha invitato le occupanti a non collegarlo all'incidente, comportamenti che denotano volontà di non prestare assistenza. I motivi di cassazione sono ritenuti o manifestamente infondati (primo motivo) o generici e privi di specificità (secondo motivo). Conseguenze: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Stabilisce l'obbligo del conducente di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite in un incidente; la Corte interpreta tale obbligo in senso ampio, comprendendo ogni forma di aiuto morale e materiale e non limitandolo al solo soccorso sanitario. L'obbligo nasce quando l'incidente è ricollegabile alla condotta del conducente.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a 'vizi di motivazione' (carenza o contraddittorietà). La Corte richiama il requisito di specificità delle censure; motivi generici o che replicano senza novità le argomentazioni già ritenute infondate sono inammissibili.
Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014 (Rossini) - principio giurisprudenziale
La presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore dal dovere dell'assistenza ogni volta che il suo intervento possa apparire utile; l'assistenza non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze.
Giurisprudenza utilizzata per chiarire che l'obbligo di assistenza è ampio e che l'effettività dell'aiuto prestato da terzi dev'essere provata da chi vi fa leva per escludere la responsabilità dell'investitore.
Principio della 'doppia conforme' (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019)
Quando la sentenza d'appello riprende e concorda con le argomentazioni del primo grado, le due decisioni vanno lette congiuntamente formando un unico corpo argomentativo; ciò limita il sindacato di legittimità sui profili di motivazione.
Sez. 5, n. 47322 del 21/09/2022 (Fiandino) e altre pronunce
Confermano che l'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso si atteggia in termini di dolo generico, ossia la consapevolezza della necessità del soccorso e l'omissione volontaria di tale comportamento.
Massime di principio
- L'obbligo di prestare assistenza dopo un incidente stradale è interpretato in senso molto ampio: comprende ogni forma di aiuto morale e materiale e non si limita al soccorso sanitario.
- La presenza di terzi sul luogo non esonera automaticamente il conducente dall'obbligo di soccorso; chi invoca l'aiuto altrui deve dimostrare che l'assistenza prestata da terzi era effettivamente adeguata.
- L'obbligo di assistenza non è delegabile salvo affidamento specifico a soggetti abilitati al soccorso; il conducente resta responsabile se non ha attivato o coordinato adeguatamente l'intervento.
- Comportamenti come il non aiutare le vittime, invitare testimoni a non chiamare i soccorsi o sollecitare i feriti a dichiarare che il conducente era uno sconosciuto possono rafforzare la prova del dolo di omissione.
- In cassazione i motivi di gravame relativi alla motivazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o repliche senza novità sono inammissibili.
- Quando l'appello riprende le motivazioni del primo grado (doppia conforme), il controllo di legittimità sulla motivazione è più ristretto e la decisione congiunta è letta come un unico complesso argomentativo.
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